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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 188044" data-attributes="member: 15253"><p>Credi male. L'incapacità d'intendere e di volere non è un requisito per la nomina dell'AdS. Come la capacità d'intendere e di volere non è ostativa alla nomina dell'AdS. L'AdS è previsto per quelle persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.</p><p>I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, <u>sono tenuti</u> a proporre al giudice tutelare il ricorso per la nomina o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.</p><p>Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'AdS interviene il pubblico ministero. Ex art. 713, comma 1 c.p.c. (richiamato dall’art. 720-bis c.p.c.) il p.m. può chiedere il rigetto della domanda nel merito (cioè il cosiddetto potere di archiviazione).</p><p><span style="font-size: 15px">Eventualmente, esiste il reclamo ex artt. 720-bis e 739 c.p.c. alla Corte di appello contro il decreto del giudice tutelare.</span></p><p>Il decreto con cui la Corte d’appello decide sul reclamo è a sua volta ricorribile in Cassazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 188044, member: 15253"] Credi male. L'incapacità d'intendere e di volere non è un requisito per la nomina dell'AdS. Come la capacità d'intendere e di volere non è ostativa alla nomina dell'AdS. L'AdS è previsto per quelle persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, [U]sono tenuti[/U] a proporre al giudice tutelare il ricorso per la nomina o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'AdS interviene il pubblico ministero. Ex art. 713, comma 1 c.p.c. (richiamato dall’art. 720-bis c.p.c.) il p.m. può chiedere il rigetto della domanda nel merito (cioè il cosiddetto potere di archiviazione). [SIZE=4]Eventualmente, esiste il reclamo ex artt. 720-bis e 739 c.p.c. alla Corte di appello contro il decreto del giudice tutelare.[/SIZE] Il decreto con cui la Corte d’appello decide sul reclamo è a sua volta ricorribile in Cassazione. [/QUOTE]
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