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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 189688" data-attributes="member: 29362"><p>Possono autoconvocarsi solamente seguendo il dettato dell'art. 66 Disp. Att. cc., autonomamente senza questo procedimento la riunione sarà considerata una chiacchierata tra condomini senza nessuna valenza legale.</p><p>Non comprendo il fatto che l'amministratore dopo una settimana non va più bene per quale motivo?</p><p>Se ci sono i motivi previsti dall'art. 1129 cc, ciascun condomino può rivolgersi direttamente al Giudice.</p><p></p><p><em>cc art 1129;</em></p><p><em>...</em></p><p><em>Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma, del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. </em></p><p><em>Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: </em></p><p><em>1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; </em></p><p><em>2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; </em></p><p><em>3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; </em></p><p><em>4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; </em></p><p><em>5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; </em></p><p><em>6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; </em></p><p><em>7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); </em></p><p><em>8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 189688, member: 29362"] Possono autoconvocarsi solamente seguendo il dettato dell'art. 66 Disp. Att. cc., autonomamente senza questo procedimento la riunione sarà considerata una chiacchierata tra condomini senza nessuna valenza legale. Non comprendo il fatto che l'amministratore dopo una settimana non va più bene per quale motivo? Se ci sono i motivi previsti dall'art. 1129 cc, ciascun condomino può rivolgersi direttamente al Giudice. [I]cc art 1129; ... Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma, del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. [/I] [/QUOTE]
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