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Ancora spese condominiali straordinarie deliberate prima dell'acquisto
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Testo
<blockquote data-quote="arciera" data-source="post: 184121" data-attributes="member: 38050"><p>Per le spese del condominio il codice con l’art. 63 disp. att. c.c. <a href="http://www.fanpage.it/pagamento-spese-condominiali-ordinarie-straordinarie-vendita-immobile/" target="_blank">stabilisce che l’acquirente e il venditore</a> sono responsabili per le spese relative all’anno nel corso del quale è stata stipulata la vendita e per l’anno precedente la vendita (art. 63 disp. att. c.c. “<em>Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente</em>).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="arciera, post: 184121, member: 38050"] Per le spese del condominio il codice con l’art. 63 disp. att. c.c. [URL='http://www.fanpage.it/pagamento-spese-condominiali-ordinarie-straordinarie-vendita-immobile/']stabilisce che l’acquirente e il venditore[/URL] sono responsabili per le spese relative all’anno nel corso del quale è stata stipulata la vendita e per l’anno precedente la vendita (art. 63 disp. att. c.c. “[I]Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente[/I]). [/QUOTE]
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