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Ancora sulla raccomandata per l'applicazione della cedolare secca
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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 61264" data-attributes="member: 16904"><p>Vi cito testualmente dall'inserto «L'esperto risponde» de IlSole24Ore del 18 luglio 2011, quesito n. 2531:</p><p>«<em>...non ci pare condivisibile la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1 giugno 2011, numero 26/E, il cui punto 2.3 esclude la validità della raccomandata a mano. Si legge, nella richiamata circolare 26/E: «è esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore».</em></p><p><em>Si tenga presente che -secondo la sentenza 12 gennaio 2006, numero 409, della Suprema corte, in tema di disdetta del contratto di locazione- alla raccomandata di disdetta deve ritenersi equivalente «l'uso di strumenti di obiettiva certificazione e di uguale efficacia, come il telex o il telegramma, per i quali è predisposto un sistema di certificazione dell'invio e della ricezione costituiti da registrazioni del servizio postale non dissimili da quelle previste per le raccomandate, <strong>nonché la raccomandata a mano</strong>, la quale differisce da quella normale per il fatto che è recapitata da personale estraneo alla struttura postale»</em>»</p><p></p><p>Fate dunque tranquillamente controfirmare le vostre raccomandate a mano. Ai fini legali sono perfettamente valide ed una circolare delle entrate non può, <strong>in nessun caso</strong>, contraddire la legge. In tale circostanza, la circolare va disapplicata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 61264, member: 16904"] Vi cito testualmente dall'inserto «L'esperto risponde» de IlSole24Ore del 18 luglio 2011, quesito n. 2531: «[I]...non ci pare condivisibile la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1 giugno 2011, numero 26/E, il cui punto 2.3 esclude la validità della raccomandata a mano. Si legge, nella richiamata circolare 26/E: «è esclusa la validità ai fini in esame della raccomandata consegnata a mano, anche con ricevuta sottoscritta dal conduttore». Si tenga presente che -secondo la sentenza 12 gennaio 2006, numero 409, della Suprema corte, in tema di disdetta del contratto di locazione- alla raccomandata di disdetta deve ritenersi equivalente «l'uso di strumenti di obiettiva certificazione e di uguale efficacia, come il telex o il telegramma, per i quali è predisposto un sistema di certificazione dell'invio e della ricezione costituiti da registrazioni del servizio postale non dissimili da quelle previste per le raccomandate, [B]nonché la raccomandata a mano[/B], la quale differisce da quella normale per il fatto che è recapitata da personale estraneo alla struttura postale»[/I]» Fate dunque tranquillamente controfirmare le vostre raccomandate a mano. Ai fini legali sono perfettamente valide ed una circolare delle entrate non può, [B]in nessun caso[/B], contraddire la legge. In tale circostanza, la circolare va disapplicata. [/QUOTE]
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