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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 188647" data-attributes="member: 15253"><p>La comunicazione di cessione del fabbricato prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 è assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e locazione). Ciò per effetto:</p><p>- dell'art. 5, comma 4 del D.L. n. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011, che recita:</p><p><em>"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".</em></p><p>- dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 79/2012, convertito con legge n. 131/2012, che recita:</p><p><em>"La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191".</em></p><p>"L'assorbimento" per i contratti di locazione avviene indipendentemente dall'adesione al regime opzionale della cedolare secca.</p><p>Resta dunque l'obbligo di <u>quella</u> comunicazione solamente nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso.</p><p></p><p>Però quella comunicazione è <u>diversa</u> dalla comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/98, dovuta anche per il solo "alloggio o "ospitalità" dello straniero (*) o apolide, che quindi resta dovuta nella fattispecie in discussione.</p><p>(*) per straniero s'intende un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ex art. 1 di quel decreto legislativo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 188647, member: 15253"] La comunicazione di cessione del fabbricato prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 è assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, e locazione). Ciò per effetto: - dell'art. 5, comma 4 del D.L. n. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011, che recita: [I]"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".[/I] - dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 79/2012, convertito con legge n. 131/2012, che recita: [I]"La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191".[/I] "L'assorbimento" per i contratti di locazione avviene indipendentemente dall'adesione al regime opzionale della cedolare secca. Resta dunque l'obbligo di [U]quella[/U] comunicazione solamente nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso. Però quella comunicazione è [U]diversa[/U] dalla comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/98, dovuta anche per il solo "alloggio o "ospitalità" dello straniero (*) o apolide, che quindi resta dovuta nella fattispecie in discussione. (*) per straniero s'intende un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ex art. 1 di quel decreto legislativo. [/QUOTE]
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