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Annullamento preliminare per mancanza fidejussione.
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Testo
<blockquote data-quote="maxv7415" data-source="post: 69328" data-attributes="member: 30668"><p>Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 prevede,</p><p>Art. 2</p><p>Garanzia fideiussoria</p><p>1. All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, <strong>a pena di nullità del contratto</strong> che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente,a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente</p><p>una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile (1), di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e,</p><p>secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto,deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del</p><p>trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.</p><p></p><p>Secondo questa legge io potrei annullare il preliminare o sbaglio???Il costruttore non mi ha rilasciato la fidejussione bancaria all'atto della stipula,l'immobile all'epoca era da costruire e quindi ci sono tutti i presupposti,volevo una conferma da chi è più esperto di me in questa materia,grazie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maxv7415, post: 69328, member: 30668"] Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 prevede, Art. 2 Garanzia fideiussoria 1. All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, [B]a pena di nullità del contratto[/B] che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente,a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile (1), di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto,deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Secondo questa legge io potrei annullare il preliminare o sbaglio???Il costruttore non mi ha rilasciato la fidejussione bancaria all'atto della stipula,l'immobile all'epoca era da costruire e quindi ci sono tutti i presupposti,volevo una conferma da chi è più esperto di me in questa materia,grazie. [/QUOTE]
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