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Locazione, Affitto e Sfratto
APE , Attestazione di Prestazione Energetica degli edifici. Facciamo il punto ad oggi.
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 180689" data-attributes="member: 4594"><p><strong>Attestazione di Prestazione Energetica</strong> degli edifici. Facciamo il punto ad oggi.</p><p> </p><p>Il <strong>D.L. 63/2013</strong> ha previsto che <strong>l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE)</strong> debba essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario . Inoltre, <span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti</strong>, <strong>devono </strong></span><strong><span style="color: rgb(179, 0, 0)">dotarsi di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità</span> .</strong> <span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre negli altri casi l’onere grava sul proprietario dell’immobile.</strong></span></p><p> </p><p>L’APE è normalmente <strong>riferito ad una unità immobiliare</strong>; Ma può essere riferito a più unità immobiliari (facenti parte di un medesimo edificio) qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente/i , dal medesimo impianto termico di riscaldamento o raffrescamento</p><p> </p><p>L’APE ha una <strong>validità temporale massima di dieci anni</strong> a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti esistenti siano a norma e correttamente manutenuti) ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.</p><p> </p><p>Superata la questione della temuta nullità <strong>non piu’ sussistente</strong> , stante la pronuncia dell’allora Ministero degli Interni (Cancellieri) si pone in sintesi il dubbio :</p><p> </p><p>Allegare o non allegare ? ,”This is the question” cui ha posto fine Il <strong>D.L. 145/2013</strong> (art. 1, comma 7) ; per cui ad oggi la questione è cosi’ riassumibile:</p><p> </p><p>“<em>Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione <span style="color: rgb(0, 0, 102)"><strong>è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici</strong>;</span> <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0)">copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto</span></strong><u>, <strong>t<span style="color: rgb(0, 0, 102)">ranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari ./.... sanzioni "</span></strong> </u><span style="color: rgb(0, 0, 102)">.</span></em></p><p><em><strong>(<span style="color: rgb(0, 0, 102)">n.d.r per cui vale la pena di ribadire che sussiste l’obbligo di allegazione quando vengono locate una pluralità di unità immobiliari) </span></strong></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 180689, member: 4594"] [B]Attestazione di Prestazione Energetica[/B] degli edifici. Facciamo il punto ad oggi. Il [B]D.L. 63/2013[/B] ha previsto che [B]l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE)[/B] debba essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario . Inoltre, [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti[/B], [B]devono [/B][/COLOR][B][COLOR=rgb(179, 0, 0)]dotarsi di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità[/COLOR] .[/B] [COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, mentre negli altri casi l’onere grava sul proprietario dell’immobile.[/B][/COLOR] L’APE è normalmente [B]riferito ad una unità immobiliare[/B]; Ma può essere riferito a più unità immobiliari (facenti parte di un medesimo edificio) qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente/i , dal medesimo impianto termico di riscaldamento o raffrescamento L’APE ha una [B]validità temporale massima di dieci anni[/B] a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti esistenti siano a norma e correttamente manutenuti) ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Superata la questione della temuta nullità [B]non piu’ sussistente[/B] , stante la pronuncia dell’allora Ministero degli Interni (Cancellieri) si pone in sintesi il dubbio : Allegare o non allegare ? ,”This is the question” cui ha posto fine Il [B]D.L. 145/2013[/B] (art. 1, comma 7) ; per cui ad oggi la questione è cosi’ riassumibile: “[I]Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione [COLOR=rgb(0, 0, 102)][B]è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici[/B];[/COLOR] [B][COLOR=rgb(255, 0, 0)]copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto[/COLOR][/B][U], [B]t[COLOR=rgb(0, 0, 102)]ranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari ./.... sanzioni "[/COLOR][/B] [/U][COLOR=rgb(0, 0, 102)].[/COLOR] [B]([COLOR=rgb(0, 0, 102)]n.d.r per cui vale la pena di ribadire che sussiste l’obbligo di allegazione quando vengono locate una pluralità di unità immobiliari) [/COLOR][/B][/I] [/QUOTE]
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