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Vivere la Casa, dalla Famiglia ai Vicini
Apertura sul tetto di suo uso esclusivo.
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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 273238" data-attributes="member: 46111"><p>Ininfluente di chi sia la proprietà del tetto.</p><p>Al pari dei muri perimetrali condominiali (bene comune) il singolo condomino può praticare "aperture" o modificare le esistenti a servizio della propria unità adiacente purché:</p><p>-la cosa non costituisca pericolo per la stabilità dell'edificio o causa di danno (es. infiltrazioni) o impedisca l'uso comune.</p><p>-la modifica non alteri il rispetto architettonico.</p><p></p><p>Fermo restando il rispetto delle norme sull'apertura di luci o vedute e relativi permessi (al limite concessi salvo diritti di terzi).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 273238, member: 46111"] Ininfluente di chi sia la proprietà del tetto. Al pari dei muri perimetrali condominiali (bene comune) il singolo condomino può praticare "aperture" o modificare le esistenti a servizio della propria unità adiacente purché: -la cosa non costituisca pericolo per la stabilità dell'edificio o causa di danno (es. infiltrazioni) o impedisca l'uso comune. -la modifica non alteri il rispetto architettonico. Fermo restando il rispetto delle norme sull'apertura di luci o vedute e relativi permessi (al limite concessi salvo diritti di terzi). [/QUOTE]
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