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Appartamento donato prima del matrimonio
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 197676" data-attributes="member: 15253"><p>Non ha alcun diritto successorio nei confronti dell'ex coniuge.</p><p>Però esiste l'art. 9-bis della legge n. 898/1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), che prevede:</p><p><em>"A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.</em></p><p><em>Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito."</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 197676, member: 15253"] Non ha alcun diritto successorio nei confronti dell'ex coniuge. Però esiste l'art. 9-bis della legge n. 898/1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), che prevede: [I]"A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito."[/I] [/QUOTE]
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