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Arretrati e aggiornamento Istat
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Testo
<blockquote data-quote="ada1" data-source="post: 21814" data-attributes="member: 11146"><p>Infatti.</p><p>E la stessa sentenza dice che per questo calcolo l'aggiornamento non richiesto precedentemente non ha importanza, la non richiesta (obbligatoria secondo l'equo canone, ma non nel mio caso) avendo soltanto come conseguenza che gli arretrati non si potranno domandare , cosa che io non intendo fare per quel periodo1997-2005</p><p>Inoltre, una prima sentenza era già stata emessa nel 1986 (n. 6604) secondo la quale per l'aggiornamento il calcolo doveva effettuarsi dall'anno iniziale (credo secondo il metodo della devalutazione per risalire all'anno iniziale e ritrovare quindi un più esatto corrispettivo tra i due valori)</p><p></p><p>Non mi sembra che la legge 431/98 stipuli qualcosa di particolare in merito se non che tutto è lasciato alla libera contrattazione.</p><p>E -sempre con riferimento alle interpretazioni date da due normative identiche in materia di prescrizione- il sito da me riportato qui sopra spiega che l'articolo del codice civile sulla prescrizione (identico a quello italiano nella sua formulazione) obbliga a fare la distinzione tra aggiornamento del canone (che non si prescrive) e arretrati (che, essi, si prescrivono): e, sull'esempio fornito, il canone è ben rivalutato dall'inizio e le somme per gli anni durante i quali gli arretrati non si possono domandare è data soltanto a titolo di esempio per evidenziare quanto il proprietario abbia perduto e quanto ancora potrà recuperare.</p><p></p><p>Ma forse vedo soltanto quello che mi farebbe comodo.</p><p>Speriamo che un esperto ci dia una mano uno di questi giorni</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ada1, post: 21814, member: 11146"] Infatti. E la stessa sentenza dice che per questo calcolo l'aggiornamento non richiesto precedentemente non ha importanza, la non richiesta (obbligatoria secondo l'equo canone, ma non nel mio caso) avendo soltanto come conseguenza che gli arretrati non si potranno domandare , cosa che io non intendo fare per quel periodo1997-2005 Inoltre, una prima sentenza era già stata emessa nel 1986 (n. 6604) secondo la quale per l'aggiornamento il calcolo doveva effettuarsi dall'anno iniziale (credo secondo il metodo della devalutazione per risalire all'anno iniziale e ritrovare quindi un più esatto corrispettivo tra i due valori) Non mi sembra che la legge 431/98 stipuli qualcosa di particolare in merito se non che tutto è lasciato alla libera contrattazione. E -sempre con riferimento alle interpretazioni date da due normative identiche in materia di prescrizione- il sito da me riportato qui sopra spiega che l'articolo del codice civile sulla prescrizione (identico a quello italiano nella sua formulazione) obbliga a fare la distinzione tra aggiornamento del canone (che non si prescrive) e arretrati (che, essi, si prescrivono): e, sull'esempio fornito, il canone è ben rivalutato dall'inizio e le somme per gli anni durante i quali gli arretrati non si possono domandare è data soltanto a titolo di esempio per evidenziare quanto il proprietario abbia perduto e quanto ancora potrà recuperare. Ma forse vedo soltanto quello che mi farebbe comodo. Speriamo che un esperto ci dia una mano uno di questi giorni [/QUOTE]
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