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Locazione, Affitto e Sfratto
Arretrati Istat, adeguamenti, e nuove Sentenze in merito.
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 139166"><p><strong>Contratti liberi (4+4 anni)</strong>.</p><p> </p><p>Per tali contratti, le condizioni contrattuali (tranne la durata) sono liberamente concordabili dalle parti, compreso l’aumento del canone in base all’indice Istat. Per comprendere, quindi, come comportarsi in questi casi è bene <strong>leggere con attenzione il contratto </strong>che si è firmato. In particolare, ci si può trovare innanzi a due diverse situazioni.</p><p> </p><p> </p><p>1) Se il contratto prevede che l’aggiornamento è dovuto “<strong>a richiesta</strong>” del locatore nessun aumento, quindi, sarà dovuto se non espressamente chiesto e, in caso di mancata richiesta per il passato, l’inquilino non sarà tenuto a pagare gli arretrati, ma solo il canone aggiornato in base agli aumenti scattatti a partire dalla data di riferimento.</p><p> </p><p>2) Invece, se il contratto contiene formule quali “<strong>l’adeguamento è automatico</strong>, anche senza richiesta del proprietario”, in tal caso sarà l’inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, anche se il padrone di casa dimentica di chiedere l’adeguamento o non gli invii i conteggi o non spedisca alcuna lettera di sollecito formale.</p><p> </p><p>Se il conduttore non adegua i pagamenti agli indici Istat, il proprietario ha diritto non solo all’<strong>aumento </strong>dalla scadenza annuale in poi, ma anche a <strong>tutti gli arretrati</strong>: ciò proprio perché l’aggiornamento era dovuto in base già al contratto.</p><p> </p><p>In ogni caso, il locatore può chiedere gli arretrati solo degli ultimi <strong>cinque anni</strong>, perché per i canoni precedenti interviene la <strong>prescrizione</strong>: quindi, oltre tale termine, il proprietario non può più pretendere nulla.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> Cass. sent. n. 15034/2004: “l’aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 139166"] [B]Contratti liberi (4+4 anni)[/B]. Per tali contratti, le condizioni contrattuali (tranne la durata) sono liberamente concordabili dalle parti, compreso l’aumento del canone in base all’indice Istat. Per comprendere, quindi, come comportarsi in questi casi è bene [B]leggere con attenzione il contratto [/B]che si è firmato. In particolare, ci si può trovare innanzi a due diverse situazioni. 1) Se il contratto prevede che l’aggiornamento è dovuto “[B]a richiesta[/B]” del locatore nessun aumento, quindi, sarà dovuto se non espressamente chiesto e, in caso di mancata richiesta per il passato, l’inquilino non sarà tenuto a pagare gli arretrati, ma solo il canone aggiornato in base agli aumenti scattatti a partire dalla data di riferimento. 2) Invece, se il contratto contiene formule quali “[B]l’adeguamento è automatico[/B], anche senza richiesta del proprietario”, in tal caso sarà l’inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, anche se il padrone di casa dimentica di chiedere l’adeguamento o non gli invii i conteggi o non spedisca alcuna lettera di sollecito formale. Se il conduttore non adegua i pagamenti agli indici Istat, il proprietario ha diritto non solo all’[B]aumento [/B]dalla scadenza annuale in poi, ma anche a [B]tutti gli arretrati[/B]: ciò proprio perché l’aggiornamento era dovuto in base già al contratto. In ogni caso, il locatore può chiedere gli arretrati solo degli ultimi [B]cinque anni[/B], perché per i canoni precedenti interviene la [B]prescrizione[/B]: quindi, oltre tale termine, il proprietario non può più pretendere nulla. Cass. sent. n. 15034/2004: “l’aggiornamento del canone, per quanto dovuto dalla data della richiesta, deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta del canone iniziale dall’inizio del contratto fino alla data della richiesta”. [/QUOTE]
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