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Locazione, Affitto e Sfratto
Arretrati Istat, adeguamenti, e nuove Sentenze in merito.
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<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 139460"><p>Io, avvocato della controparte di Flexlight <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rage.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":rabbia:" title="Rabbia :rabbia:" data-shortname=":rabbia:" /> , (<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" />) replico:</p><p> </p><p><strong><em>Cassazione, sentenza n° 15034 – 2004</em></strong></p><p>In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo (commerciale), per l’aggiornamento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta (non necessariamente avanzata in forma scritta), l’art. 32 della legge 392 del 1978, come modificato dall’art. 1 della legge n. 118 del 1985, ha riferimento, come dato sul quale operare annualmente l’aggiornamento, al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato.</p><p>Ai soli fini di questo calcolo, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta<strong> impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi</strong>.</p><p>Detto questo, la <strong>prescrizione</strong> prevista dall’articolo 2948 del codice civile <strong>non riguarda la RIVALUTAZIONE</strong> che è tutt’altro argomento, per cui il conteggio del locatore è legittimo sotto ogni aspetto.</p><p>Traducendo per i mortali devi:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">rivalutare il canone per i 12 anni pregressi</li> <li data-xf-list-type="ul">sul canone finale rivalutato applicare gli adeguamenti ISTAT ogni anno da qui a venire</li> <li data-xf-list-type="ul">leggere sotto per la parte che riguarda gli adeguamenti passati mai richiesti <img src="http://www.gestionelocazioni.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></li> </ul><p>...OMISSIS...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 139460"] Io, avvocato della controparte di Flexlight :evil: , ((:) replico: [B][I]Cassazione, sentenza n° 15034 – 2004[/I][/B] In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo (commerciale), per l’aggiornamento del canone di locazione, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta (non necessariamente avanzata in forma scritta), l’art. 32 della legge 392 del 1978, come modificato dall’art. 1 della legge n. 118 del 1985, ha riferimento, come dato sul quale operare annualmente l’aggiornamento, al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato. Ai soli fini di questo calcolo, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta[B] impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi[/B]. Detto questo, la [B]prescrizione[/B] prevista dall’articolo 2948 del codice civile [B]non riguarda la RIVALUTAZIONE[/B] che è tutt’altro argomento, per cui il conteggio del locatore è legittimo sotto ogni aspetto. Traducendo per i mortali devi: [LIST] [*]rivalutare il canone per i 12 anni pregressi [*]sul canone finale rivalutato applicare gli adeguamenti ISTAT ogni anno da qui a venire [*]leggere sotto per la parte che riguarda gli adeguamenti passati mai richiesti [IMG]http://www.gestionelocazioni.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif[/IMG] [/LIST] ...OMISSIS... [/QUOTE]
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