Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Art 1132 e perizie
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 158213"><p>Art. 1132 sulle liti condominiali:</p><p>E' sufficiente manifestare il proprio dissenso anche con lettera raccomandata A.R. indirizzata all’amministratore. In ogni caso il condomino che intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio in una lite non può efficacemente manifestare la propria volontà in tal senso nel corso dell'assemblea condominiale che ha deliberato al riguardo, ma deve provvedervi con un atto distinto e ulteriore rispetto alle dichiarazioni rese in assemblea, da comunicare all'amministratore in una sede diversa dall'adunanza condominiale (Trib. Napoli, 8 gennaio 2003). Il termine di trenta giorni previsto per manifestare la volontà di dissociarsi dalle deliberazioni dell’assemblea è a pena di decadenza.</p><p>In definitiva sei tenuto a partecipare all'assemblea, necessariamente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 158213"] Art. 1132 sulle liti condominiali: E' sufficiente manifestare il proprio dissenso anche con lettera raccomandata A.R. indirizzata all’amministratore. In ogni caso il condomino che intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio in una lite non può efficacemente manifestare la propria volontà in tal senso nel corso dell'assemblea condominiale che ha deliberato al riguardo, ma deve provvedervi con un atto distinto e ulteriore rispetto alle dichiarazioni rese in assemblea, da comunicare all'amministratore in una sede diversa dall'adunanza condominiale (Trib. Napoli, 8 gennaio 2003). Il termine di trenta giorni previsto per manifestare la volontà di dissociarsi dalle deliberazioni dell’assemblea è a pena di decadenza. In definitiva sei tenuto a partecipare all'assemblea, necessariamente. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Art 1132 e perizie
Alto