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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 403373" data-attributes="member: 42040"><p>Naturalmente ti auguro che il tuo inquilino riesca a pagare tutto: il debito precedente + i canoni correnti.</p><p></p><p>Se però non riesce a pagare i canoni correnti, cosa succede?</p><p></p><p>Lo chiedo perché ricordo che un avvocato mi disse quanto segue, in occasione dello sfratto relativo ad un contratto abitativo. </p><p>Se alla seconda udienza dopo il termine di grazia il conduttore sana la morosità pregressa (la somma indicata nell'intimazione dello sfratto) ma non paga i canoni successivi, il giudice non convalida lo sfratto. Prende atto dell'avvenuto pagamento e la locazione continua.</p><p></p><p>Se i canoni successivi sono insoluti (nel tuo caso fino a marzo 2021) il locatore deve iniziare una seconda pratica di sfratto per morosità: nuova citazione in Tribunale, nuova udienza, ecc.</p><p>Tutto ciò per non più di tre volte in quattro anni.</p><p></p><p>Siccome per le locazioni abitative il termine di grazia viene quasi sempre concesso, a me sembra logico che alla seconda udienza il conduttore debba pagare tutto: la somma intimata e i canoni dovuti fino a quel giorno. Ma pare non sia così.</p><p>Grazie se qualcuno mi può chiarire questo punto!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 403373, member: 42040"] Naturalmente ti auguro che il tuo inquilino riesca a pagare tutto: il debito precedente + i canoni correnti. Se però non riesce a pagare i canoni correnti, cosa succede? Lo chiedo perché ricordo che un avvocato mi disse quanto segue, in occasione dello sfratto relativo ad un contratto abitativo. Se alla seconda udienza dopo il termine di grazia il conduttore sana la morosità pregressa (la somma indicata nell'intimazione dello sfratto) ma non paga i canoni successivi, il giudice non convalida lo sfratto. Prende atto dell'avvenuto pagamento e la locazione continua. Se i canoni successivi sono insoluti (nel tuo caso fino a marzo 2021) il locatore deve iniziare una seconda pratica di sfratto per morosità: nuova citazione in Tribunale, nuova udienza, ecc. Tutto ciò per non più di tre volte in quattro anni. Siccome per le locazioni abitative il termine di grazia viene quasi sempre concesso, a me sembra logico che alla seconda udienza il conduttore debba pagare tutto: la somma intimata e i canoni dovuti fino a quel giorno. Ma pare non sia così. Grazie se qualcuno mi può chiarire questo punto! [/QUOTE]
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