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Locazione, Affitto e Sfratto
Art 1456 Risoluzione Espressa
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 403668" data-attributes="member: 42040"><p>Ringrazio [USER=38325]@GIANLUCA69[/USER] per le spiegazioni, e mi permetto di copiare/incollare quelle fornite in passato da un esperto del Forum (che non è più iscritto e non vi partecipa più) sull'argomento.</p><p></p><p><em>La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione si è orientata nel senso di non tener minimamente in conto quanto su indicato in ambito fiscale; il presupposto giuridico su cui si fonda tal "costruzione" giurisprudenziale è dato dal principio secondo cui, ex art. 55 legge equo canone, siano definite disposizioni con valenza di ordine pubblico inderogabili dai privati in sede contrattuale (Cassazione sentenza n.6995 del 1986), con la conseguenza che <u>la sanatoria ex art. 55 equo canone sia da ammettersi pur in presenza di clausola risolutiva espressa.</u></em></p><p><em>Tal principio è stato poi ribadito:</em></p><p><em>- dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.3 del 21 gennaio 1999, che ha ritenuto proponibile la "sanatoria" anche al di fuori del perimetro normativo per cui fu prevista dall'art.55 (procedura di sfratto per morosità - rito speciale di cui all'art.658 cpc) e ritenendo estendibile lo stesso anche all'eventualità in cui il locatore, contestando l'inadempimento del conduttore ex art 1453 3° comma CC, intendesse utilizzare il rito ordinario per la risoluzione del contratto (contraddicendo in tal senso Cassazione che sino ad allora non riteneva applicabile la sanatoria in tal evenienza).</em></p><p><em>- dalla stessa Cassazione che, a partire dalla sentenza n.2087 del 2000 e preso atto della posizione assunta dai giudici della legittimità, si uniformò a tal indirizzo sancendo come la sanatoria possa sussistere ogniqualvolta il locatore chieda pronuncia della risoluzione del contratto per omesso pagamento da parte del conduttore, quindi anche se nel rito ordinario di cui sopra.</em></p><p><em></em></p><p><em>Conseguentemente: <u>anche chi fosse munito di clausola risolutiva espressa potrà essere sottoposto alla spada di Damocle della sanatoria ex art.55 legge equo canone; il contratto in precedenza risolto a tutti gli effetti, avrà nuova vita e il locatore dovrà riversare le imposte per i canoni percepiti a far data dall'ordinanza del giudice e per la durata del contratto (un girone dantesco.... quando poi il conduttore ricominciasse a non pagare! Ergo altra messa in mora, altra risoluzione, altro procedimento per morosità.... ecc</u>.)</em></p><p></p><p>Ho sottolineato la parte che mi sembra in contrasto con le conclusioni di [USER=38325]@GIANLUCA69[/USER] </p><p></p><p>Se interessa, la discussione a cui mi riferisco è questa:</p><p><a href="https://www.propit.it/threads/inquilino-che-non-paga-si-puo-chiudere-il-contratto-unilateralmente.33014/#post-217075" target="_blank">Inquilino che non paga... si può "chiudere" il contratto unilateralmente? | propit.it - Forum per la Casa</a> </p><p>(post n. # 9, #11, #13)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 403668, member: 42040"] Ringrazio [USER=38325]@GIANLUCA69[/USER] per le spiegazioni, e mi permetto di copiare/incollare quelle fornite in passato da un esperto del Forum (che non è più iscritto e non vi partecipa più) sull'argomento. [I]La giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione si è orientata nel senso di non tener minimamente in conto quanto su indicato in ambito fiscale; il presupposto giuridico su cui si fonda tal "costruzione" giurisprudenziale è dato dal principio secondo cui, ex art. 55 legge equo canone, siano definite disposizioni con valenza di ordine pubblico inderogabili dai privati in sede contrattuale (Cassazione sentenza n.6995 del 1986), con la conseguenza che [U]la sanatoria ex art. 55 equo canone sia da ammettersi pur in presenza di clausola risolutiva espressa.[/U] Tal principio è stato poi ribadito: - dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.3 del 21 gennaio 1999, che ha ritenuto proponibile la "sanatoria" anche al di fuori del perimetro normativo per cui fu prevista dall'art.55 (procedura di sfratto per morosità - rito speciale di cui all'art.658 cpc) e ritenendo estendibile lo stesso anche all'eventualità in cui il locatore, contestando l'inadempimento del conduttore ex art 1453 3° comma CC, intendesse utilizzare il rito ordinario per la risoluzione del contratto (contraddicendo in tal senso Cassazione che sino ad allora non riteneva applicabile la sanatoria in tal evenienza). - dalla stessa Cassazione che, a partire dalla sentenza n.2087 del 2000 e preso atto della posizione assunta dai giudici della legittimità, si uniformò a tal indirizzo sancendo come la sanatoria possa sussistere ogniqualvolta il locatore chieda pronuncia della risoluzione del contratto per omesso pagamento da parte del conduttore, quindi anche se nel rito ordinario di cui sopra. Conseguentemente: [U]anche chi fosse munito di clausola risolutiva espressa potrà essere sottoposto alla spada di Damocle della sanatoria ex art.55 legge equo canone; il contratto in precedenza risolto a tutti gli effetti, avrà nuova vita e il locatore dovrà riversare le imposte per i canoni percepiti a far data dall'ordinanza del giudice e per la durata del contratto (un girone dantesco.... quando poi il conduttore ricominciasse a non pagare! Ergo altra messa in mora, altra risoluzione, altro procedimento per morosità.... ecc[/U].)[/I] Ho sottolineato la parte che mi sembra in contrasto con le conclusioni di [USER=38325]@GIANLUCA69[/USER] Se interessa, la discussione a cui mi riferisco è questa: [URL='https://www.propit.it/threads/inquilino-che-non-paga-si-puo-chiudere-il-contratto-unilateralmente.33014/#post-217075']Inquilino che non paga... si può "chiudere" il contratto unilateralmente? | propit.it - Forum per la Casa[/URL] (post n. # 9, #11, #13) [/QUOTE]
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