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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 443270" data-attributes="member: 46111"><p>Le sentenze analizzano un caso specifico e secondo le norme vigenti al momento del "fatto".</p><p></p><p>Estrapolare o generalizzare la massima di una sentenza espone a rischi in cui persino i "professionisti" risultano fallaci.</p><p></p><p>Se 1 (singolo) condomino decide di installare un ascensore a sue spese e nel rispetto dei limiti dell'art. 1102 lo fa indipendentemente dall'essere portatore di handicap (lui od un famigliare).</p><p></p><p>Idem se lo decidono una parte di condomini (minoranza).</p><p></p><p>Se l'installazione "innovativa" viene decisa dalla maggioranza dei votanti con 500 millesimi...la delibera è valida ed efficace con l'unico limite del diritto dei contrari di tenersi esclusi dalla partecipazione alla spesa.</p><p></p><p>Qualora la maggioranza sia valutata suoeriore ai 2/3 dei millesimi la spesa è a carico anche dei contrari fatto esclusi solo qualora l'innovazione sia gravosa e voluttuaria.</p><p></p><p>Tornando nello specifico della sentenza sottolineo che la stessa è conforme a quanto su citato.</p><p></p><p>Nei 3 gradi di Giudizio si è confermata l'inesistenza di motivi a supporto della parte attirea contraria all'installazione.</p><p>Il "passo" in cui si precisa la presenza di persone con "disabilità/handicap/patologie" è solo casuale e non priincipale seppur rafforzativa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 443270, member: 46111"] Le sentenze analizzano un caso specifico e secondo le norme vigenti al momento del "fatto". Estrapolare o generalizzare la massima di una sentenza espone a rischi in cui persino i "professionisti" risultano fallaci. Se 1 (singolo) condomino decide di installare un ascensore a sue spese e nel rispetto dei limiti dell'art. 1102 lo fa indipendentemente dall'essere portatore di handicap (lui od un famigliare). Idem se lo decidono una parte di condomini (minoranza). Se l'installazione "innovativa" viene decisa dalla maggioranza dei votanti con 500 millesimi...la delibera è valida ed efficace con l'unico limite del diritto dei contrari di tenersi esclusi dalla partecipazione alla spesa. Qualora la maggioranza sia valutata suoeriore ai 2/3 dei millesimi la spesa è a carico anche dei contrari fatto esclusi solo qualora l'innovazione sia gravosa e voluttuaria. Tornando nello specifico della sentenza sottolineo che la stessa è conforme a quanto su citato. Nei 3 gradi di Giudizio si è confermata l'inesistenza di motivi a supporto della parte attirea contraria all'installazione. Il "passo" in cui si precisa la presenza di persone con "disabilità/handicap/patologie" è solo casuale e non priincipale seppur rafforzativa. [/QUOTE]
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