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Assegno circolare all'ex inquilino
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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Abiuso" data-source="post: 330275" data-attributes="member: 54435"><p>Dipende, faccio due esempi:</p><p>1 ) "<em>Dichiaro d'aver ricevuto in data odierna dal sig.....la somma di €......a saldo della mia fattura</em></p><p><em>XY a mezzo assegno circolare YZ e di nulla avere più da chiedere o pretendere a tale riguardo</em>".</p><p>In tal caso la ricevuta fa prova liberatoria <u>quanto al debito</u> relativo all'importo fatturato.</p><p>2 ) " <em>Dichiaro d'aver ricevuto in data odierna dal sig.....assegno circolare YZ n°.....dell'importo di €...... a copertura e saldo della mia fattura XY ".</em></p><p>In tal caso fa prova liberatoria della <u>sola ricezione dell'assegno</u> riferito all'importo fatturato.<em> </em></p><p>Con questo discrimine ritengo sia il solco della giurisprudenza citata in merito. Altrimenti non si spiegherebbe perché l'ammontare del debito da estinguere, comprensivo degli interessi di mora, debba essere non quello riferito alla data di ricezione dell'assegno ma a quella del suo incasso effettivo da parte del prenditore; come affermato dalla S.Corte. </p><p>Naturalmente poi le opinioni sono sempre libere di divergere, è 'il bello della diretta'; non a caso siamo in Italia ove, sin dai tempi dei Romani "<em>tot capita,tot sententiae...</em>"<em>.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Abiuso, post: 330275, member: 54435"] Dipende, faccio due esempi: 1 ) "[I]Dichiaro d'aver ricevuto in data odierna dal sig.....la somma di €......a saldo della mia fattura XY a mezzo assegno circolare YZ e di nulla avere più da chiedere o pretendere a tale riguardo[/I]". In tal caso la ricevuta fa prova liberatoria [U]quanto al debito[/U] relativo all'importo fatturato. 2 ) " [I]Dichiaro d'aver ricevuto in data odierna dal sig.....assegno circolare YZ n°.....dell'importo di €...... a copertura e saldo della mia fattura XY ".[/I] In tal caso fa prova liberatoria della [U]sola ricezione dell'assegno[/U] riferito all'importo fatturato.[I] [/I] Con questo discrimine ritengo sia il solco della giurisprudenza citata in merito. Altrimenti non si spiegherebbe perché l'ammontare del debito da estinguere, comprensivo degli interessi di mora, debba essere non quello riferito alla data di ricezione dell'assegno ma a quella del suo incasso effettivo da parte del prenditore; come affermato dalla S.Corte. Naturalmente poi le opinioni sono sempre libere di divergere, è 'il bello della diretta'; non a caso siamo in Italia ove, sin dai tempi dei Romani "[I]tot capita,tot sententiae...[/I]"[I].[/I] [/QUOTE]
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