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Assegno di mantenimento Figlio Maggiorenne
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Testo
<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 58335" data-attributes="member: 3721"><p>Corrette sul piano giuridico le risposte.</p><p>Premesso quanto precede,una sentenza della Suprema Corte pone i puntini sulle " i " proprio sul problema del patrimonio immobiliare.</p><p>"Assegno di mantenimento per il figlio - Raggiunta maggiore età e autosufficienza dello stesso - Interruzione nella corresponsione - Legittimità - Esclusione. (Cpc, articolo 710)</p><p>Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 del Cpc, con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno.</p><p>Cass. Sezione I, sentenza 4 aprile 2005 n. 6975 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 20 del 21 maggio 2005, pagina 45). "</p><p>Al riguardo, ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo con espressa valorizzazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.</p><p>Cass. Sezione I, sentenza 22 marzo 2005 n. 6197 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 17 del 30 aprile 2005, pagina 43). </p><p>Ora,la dizione "in esso compresi i cespiti improduttivi di reddito" non lascia adito a dubbi.</p><p>Peraltro ci si chiede perchè atteso lo stato di bisogno non sia possibile attivare lo "sblocco" dei beni,al limite con alienazione della propria quota,formulando altresì istanza tramite legale di un differimento o quanto meno di un alleggerimento degli "alimenti" in attesa di un recupero di liquidità.</p><p>Il modesto reddito percepito,la presenza di una figlia etc.sono tutti elementi che il giudice non potrà pretermettere.</p><p>In sintesi il suggerimento è di rivolgersi ad un valido avvocato divorzista.</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 58335, member: 3721"] Corrette sul piano giuridico le risposte. Premesso quanto precede,una sentenza della Suprema Corte pone i puntini sulle " i " proprio sul problema del patrimonio immobiliare. "Assegno di mantenimento per il figlio - Raggiunta maggiore età e autosufficienza dello stesso - Interruzione nella corresponsione - Legittimità - Esclusione. (Cpc, articolo 710) Il diritto a percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, con sentenza passata in giudicato, può essere modificato o estinguersi (oltre che per accordo fra le parti), solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 del Cpc, con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, ipso facto, in mancanza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell'assegno. Cass. Sezione I, sentenza 4 aprile 2005 n. 6975 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 20 del 21 maggio 2005, pagina 45). " Al riguardo, ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo con espressa valorizzazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Cass. Sezione I, sentenza 22 marzo 2005 n. 6197 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 17 del 30 aprile 2005, pagina 43). Ora,la dizione "in esso compresi i cespiti improduttivi di reddito" non lascia adito a dubbi. Peraltro ci si chiede perchè atteso lo stato di bisogno non sia possibile attivare lo "sblocco" dei beni,al limite con alienazione della propria quota,formulando altresì istanza tramite legale di un differimento o quanto meno di un alleggerimento degli "alimenti" in attesa di un recupero di liquidità. Il modesto reddito percepito,la presenza di una figlia etc.sono tutti elementi che il giudice non potrà pretermettere. In sintesi il suggerimento è di rivolgersi ad un valido avvocato divorzista. Gatta [/QUOTE]
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