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Assemblea ordinaria: documentazione fornita dall'Amministratore
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 207410" data-attributes="member: 4594"><p><strong>Seppure non vietato la sede meno opportuna è la sede assembleare : consultare i documenti all'ultimo momento è come studiare la sera prima del compito in classe ( si fa tutto di fretta e male ) </strong></p><p><strong>Meglio esigere la applicazione del 2 comma sotto riprodotto e in quella sede procedere per tempo andando in assemblea con le idee chiare.</strong></p><p> </p><p><strong>Art. 1129. -Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.(Reg.Cond.le: inderogabile ex art 1138 uc)</strong></p><p>2.Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 ( ndr: ed ovviamente i documenti che costituiscono il supporto documentale ) ,<strong> nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa,</strong> <span style="color: #ff0000"><strong>copia da lui firmata</strong><strong>.</strong></span></p><p> </p><p>Originali o copie non è un dogma assoluto : In alcuni casi l'originale è il documento piu' appropriato (fatture estratti conto etc,) in altri si può' essere piu' flessibili ( copie contratti etc). L'importante è che siano genuini (il caso dello scorso anno di Brescia noto alle cronache, vedeva l'AC snannerizzare "originali" quietanzati ove appariva la dizione " i pagamenti precedenti sono stati regolarmente effettuati " (cosa non vera)</p><p> </p><p>Ecco perché mi fa venire da sorridere quando il garante (che dovrebbe fare l'AC per sei mesi prima di esprimersi) nega ai condomini (meglio sarebbe ad uno solo delegato) di esigere copia dell' EC (vero documento clou) direttamente dalla banca (ma solo dall' AC) , contraddicendo una sua precedente pronuncia in cui invece aveva ammessa la possibilità per il condomino farsi rilasciare direttamente dalla Banca , l'originale.</p><p>Per cambiare la norma (mai chiedere prima agli operatori "in trincea" ) aspettiamo che finisca come per "i promotori finanziari" che davano conto degli investimenti su "Estratti Conto " (farlocchi ) inviati via email ai clienti , da sotto l'ombrellone della playa più famosa dei Caraibi</p><p> </p><p>a proposito :</p><p>Da Santo Domingo, un saluto dal vs. EnnioR</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 207410, member: 4594"] [B]Seppure non vietato la sede meno opportuna è la sede assembleare : consultare i documenti all'ultimo momento è come studiare la sera prima del compito in classe ( si fa tutto di fretta e male ) Meglio esigere la applicazione del 2 comma sotto riprodotto e in quella sede procedere per tempo andando in assemblea con le idee chiare.[/B] [B]Art. 1129. -Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.(Reg.Cond.le: inderogabile ex art 1138 uc)[/B] 2.Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 ( ndr: ed ovviamente i documenti che costituiscono il supporto documentale ) ,[B] nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa,[/B] [COLOR=#ff0000][B]copia da lui firmata[/B][B].[/B][/COLOR] Originali o copie non è un dogma assoluto : In alcuni casi l'originale è il documento piu' appropriato (fatture estratti conto etc,) in altri si può' essere piu' flessibili ( copie contratti etc). L'importante è che siano genuini (il caso dello scorso anno di Brescia noto alle cronache, vedeva l'AC snannerizzare "originali" quietanzati ove appariva la dizione " i pagamenti precedenti sono stati regolarmente effettuati " (cosa non vera) Ecco perché mi fa venire da sorridere quando il garante (che dovrebbe fare l'AC per sei mesi prima di esprimersi) nega ai condomini (meglio sarebbe ad uno solo delegato) di esigere copia dell' EC (vero documento clou) direttamente dalla banca (ma solo dall' AC) , contraddicendo una sua precedente pronuncia in cui invece aveva ammessa la possibilità per il condomino farsi rilasciare direttamente dalla Banca , l'originale. Per cambiare la norma (mai chiedere prima agli operatori "in trincea" ) aspettiamo che finisca come per "i promotori finanziari" che davano conto degli investimenti su "Estratti Conto " (farlocchi ) inviati via email ai clienti , da sotto l'ombrellone della playa più famosa dei Caraibi a proposito : Da Santo Domingo, un saluto dal vs. EnnioR [/QUOTE]
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