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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 276320" data-attributes="member: 15253"><p>Invece esiste proprio una bella norma, l'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, che recita:</p><p><em>Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. <strong>L'impresa di assicurazione è tenuta</strong> ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e <strong>a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza</strong>. </em></p><p></p><p>Pertanto la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti non è sanzionabile nei 15 giorni successivi alla scadenza, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa <u>in ogni caso</u> per tutto quel periodo successivo alla scadenza contrattuale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 276320, member: 15253"] Invece esiste proprio una bella norma, l'art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private, che recita: [I]Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. [B]L'impresa di assicurazione è tenuta[/B] ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e [B]a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza[/B]. [/I] Pertanto la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti non è sanzionabile nei 15 giorni successivi alla scadenza, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa [U]in ogni caso[/U] per tutto quel periodo successivo alla scadenza contrattuale. [/QUOTE]
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