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Attestato di Prestazione Energetica (APE)
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<blockquote data-quote="Elisabetta48" data-source="post: 218829" data-attributes="member: 35395"><p>Carissimo [USER=14521]@Certificatore[/USER], lungi da me il voler litigare. Credo che noi due stiamo solo guardando le cose da due punti di vista diversi, tu da quello di chi certifica, io da quello di chi punta a contratti di locazione rispondenti alle leggi.</p><p>Da questo punto di vista la cronistoria che mi hai suggerita non è completa. E' del luglio 2013 e gia la legge del 3 agosto 2013 recava delle modifiche a leggi e decreti preesistenti. Poi c'è stato il decreto legge del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014.</p><p>Riporto le principali norme sul tema:</p><p>L’art. 6, comma 2, d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.l. 63/2013, convertito dalla l. 90/2013, prevede <strong>l’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato di prestazione energetica in caso di contratti di compravendita, di altri atti traslativi a titolo oneroso o gratuito di immobili e di contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari,</strong> <strong>di metterlo a disposizione del potenziale acquirente o conduttore fin dall’inizio delle trattative e di consegnarlo agli stessi alla conclusione delle stesse.</strong></p><p><strong></strong></p><p>Dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del d.l. 145/2013, è venuto meno l’obbligo di allegazione dell’APE (o dell’ACE, se in corso di validità) per i soli nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari e la sanzione di nullità, prima prevista in caso di mancata allegazione dell’APE (o dell’ACE, se in corso di validità) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito e ai nuovi contratti di locazione (con esclusione dei rinnovi di contratti già in corso), introdotta dalla l. 90/2013, di conversione del d.l. 63/2013, è sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria.</p><p></p><p> Dal 22 febbraio 2014, l’art. 1, comma 7, d.l. 145/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 9/2014, dispone che all’art. 6, d.lgs.192/2005, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente comma 3: «Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e <strong>nei nuovi contratti di locazione </strong>di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. </p><p></p><p>Al link da te suggerito (<em>ma c'era anche in quello suggerito da me</em>) si legge:</p><p><strong>Quando è obbligatorio</strong></p><p>L’attestato di certificazione energetica Ace (<em>ora vale per l'APE</em>) è sempre <strong>obbligatorio in caso di nuova costruzione e ristrutturazione integrale</strong> di un edificio, a eccezione dei fabbricati industriali, agricoli e non residenziali. <strong>In generale, poi, occorre dotare di attestato l’abitazione in caso di compravendita </strong>(<em>e di nuovi contratti di locazione, aggiungo io...</em>). In alcune Regioni, inoltre, è indispensabile anche in caso di ristrutturazione semplice o comunque entro determinati parametri fissati dalle regole locali (<em>ma ai fini della regolarità del contratto di locazione l'Agenzia delle Entrate va con la legge nazionale)</em>.</p><p></p><p>E poi che nella storia delle clausole contrattuali sulle varie certificazioni energetiche non è ancora mai stato nominato l'AQE <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisabetta48, post: 218829, member: 35395"] Carissimo [USER=14521]@Certificatore[/USER], lungi da me il voler litigare. Credo che noi due stiamo solo guardando le cose da due punti di vista diversi, tu da quello di chi certifica, io da quello di chi punta a contratti di locazione rispondenti alle leggi. Da questo punto di vista la cronistoria che mi hai suggerita non è completa. E' del luglio 2013 e gia la legge del 3 agosto 2013 recava delle modifiche a leggi e decreti preesistenti. Poi c'è stato il decreto legge del 23 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014. Riporto le principali norme sul tema: L’art. 6, comma 2, d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.l. 63/2013, convertito dalla l. 90/2013, prevede [B]l’obbligo di dotare l’immobile dell’attestato di prestazione energetica in caso di contratti di compravendita, di altri atti traslativi a titolo oneroso o gratuito di immobili e di contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari,[/B] [B]di metterlo a disposizione del potenziale acquirente o conduttore fin dall’inizio delle trattative e di consegnarlo agli stessi alla conclusione delle stesse. [/B] Dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del d.l. 145/2013, è venuto meno l’obbligo di allegazione dell’APE (o dell’ACE, se in corso di validità) per i soli nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari e la sanzione di nullità, prima prevista in caso di mancata allegazione dell’APE (o dell’ACE, se in corso di validità) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o gratuito e ai nuovi contratti di locazione (con esclusione dei rinnovi di contratti già in corso), introdotta dalla l. 90/2013, di conversione del d.l. 63/2013, è sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria. Dal 22 febbraio 2014, l’art. 1, comma 7, d.l. 145/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 9/2014, dispone che all’art. 6, d.lgs.192/2005, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente comma 3: «Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e [B]nei nuovi contratti di locazione [/B]di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. Al link da te suggerito ([I]ma c'era anche in quello suggerito da me[/I]) si legge: [B]Quando è obbligatorio[/B] L’attestato di certificazione energetica Ace ([I]ora vale per l'APE[/I]) è sempre [B]obbligatorio in caso di nuova costruzione e ristrutturazione integrale[/B] di un edificio, a eccezione dei fabbricati industriali, agricoli e non residenziali. [B]In generale, poi, occorre dotare di attestato l’abitazione in caso di compravendita [/B]([I]e di nuovi contratti di locazione, aggiungo io...[/I]). In alcune Regioni, inoltre, è indispensabile anche in caso di ristrutturazione semplice o comunque entro determinati parametri fissati dalle regole locali ([I]ma ai fini della regolarità del contratto di locazione l'Agenzia delle Entrate va con la legge nazionale)[/I]. E poi che nella storia delle clausole contrattuali sulle varie certificazioni energetiche non è ancora mai stato nominato l'AQE :shock: [/QUOTE]
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