Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Attività di estetista in casa in affitto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 233776"><p>A ben riflettere il suo conduttore avrebbe anche potuto "progettare" proprio la trasformazione del contratto ex art.80 su citato; fosse così, con la semplice diffida (priva di una manifesta volontà risolutiva) lei gli darebbe l'occasione che cercava:</p><p>- dimostrando infatti di essere a conoscenza della mutazione della destinazione d'uso</p><p>- dando quindi inizio al decorrere del termine dei tre mesi; trascorsi questi senza domanda di risoluzione, il conduttore applicherebbe quanto previsto dall'art.80.</p><p></p><p>A questo punto le converrà far delle valutazioni:</p><p>- in presenza di prove certe, giudizialmente dimostrabili, ove le conseguenze dell'art.80 fossero per lei svantaggiose (quantomeno si troverebbe con una locazione commerciale di durata ben superiore) agire per la risoluzione del contratto</p><p>- nell'impossibilità di provare quanto conosciuto, non comunicare alcunchè al conduttore ed attendere future prove concrete; così facendo il conduttore mai potrà avvantaggiarsi dell'art.80 (<em>il termne decorre dal momento in cui Lei ha avuto conoscenza</em>)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 233776"] A ben riflettere il suo conduttore avrebbe anche potuto "progettare" proprio la trasformazione del contratto ex art.80 su citato; fosse così, con la semplice diffida (priva di una manifesta volontà risolutiva) lei gli darebbe l'occasione che cercava: - dimostrando infatti di essere a conoscenza della mutazione della destinazione d'uso - dando quindi inizio al decorrere del termine dei tre mesi; trascorsi questi senza domanda di risoluzione, il conduttore applicherebbe quanto previsto dall'art.80. A questo punto le converrà far delle valutazioni: - in presenza di prove certe, giudizialmente dimostrabili, ove le conseguenze dell'art.80 fossero per lei svantaggiose (quantomeno si troverebbe con una locazione commerciale di durata ben superiore) agire per la risoluzione del contratto - nell'impossibilità di provare quanto conosciuto, non comunicare alcunchè al conduttore ed attendere future prove concrete; così facendo il conduttore mai potrà avvantaggiarsi dell'art.80 ([I]il termne decorre dal momento in cui Lei ha avuto conoscenza[/I]) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Attività di estetista in casa in affitto
Alto