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Atto di avveramento e inadempienza delle parti
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<blockquote data-quote="riccardoric" data-source="post: 421639" data-attributes="member: 58641"><p>Dovrebbe essere come tu dici in effetti, ma ciò che non capisco è appunto la necessità di un secondo atto vero e proprio. Per assurdo, se nessuna delle due parti si presentasse a questo secondo atto, e non venisse dunque nemmeno pagato il prezzo della casa, avverrebbe comunque il passaggio di proprietà sancito nel rogito (fermo restando il corretto tracciamento dei 60gg etc)? Per rispondere a ciò, bisogna capire qual è la natura giuridica dell'atto di avveramento in questo specifico caso. Le possibilità sono due, radicalmente differenti tra loro:</p><p>1) L'atto di avveramento è una mera presa "d'atto" da parte del notaio che attesterà la mancata prelazione e comunicherà alle parti l'avvenuto perfezionamento della compravendita (con effetti retroattivi alla data del rogito condizionato), di modo che l'acquirente non dovrà far altro che consegnare un assegno (o fare bonifico) al venditore (per pagare la casa) e uno al notaio (per saldare onorario e imposte)</p><p>2) L'atto di avveramento è un atto vero e proprio che richiede la presenza di acquirente e venditore: in mancanza di una delle parti l'atto di avveramento non potrà essere perfezionato e quindi il passaggio di proprietà non avviene (il che comporterebbe non poche conseguenze su molti fronti).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="riccardoric, post: 421639, member: 58641"] Dovrebbe essere come tu dici in effetti, ma ciò che non capisco è appunto la necessità di un secondo atto vero e proprio. Per assurdo, se nessuna delle due parti si presentasse a questo secondo atto, e non venisse dunque nemmeno pagato il prezzo della casa, avverrebbe comunque il passaggio di proprietà sancito nel rogito (fermo restando il corretto tracciamento dei 60gg etc)? Per rispondere a ciò, bisogna capire qual è la natura giuridica dell'atto di avveramento in questo specifico caso. Le possibilità sono due, radicalmente differenti tra loro: 1) L'atto di avveramento è una mera presa "d'atto" da parte del notaio che attesterà la mancata prelazione e comunicherà alle parti l'avvenuto perfezionamento della compravendita (con effetti retroattivi alla data del rogito condizionato), di modo che l'acquirente non dovrà far altro che consegnare un assegno (o fare bonifico) al venditore (per pagare la casa) e uno al notaio (per saldare onorario e imposte) 2) L'atto di avveramento è un atto vero e proprio che richiede la presenza di acquirente e venditore: in mancanza di una delle parti l'atto di avveramento non potrà essere perfezionato e quindi il passaggio di proprietà non avviene (il che comporterebbe non poche conseguenze su molti fronti). [/QUOTE]
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