Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Aumenti contrattuali con cedolare secca
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 93808" data-attributes="member: 16904"><p>E perché no? Dipende anche dalle pretese del locatore e dalla trattativa che viene portata avanti.</p><p></p><p></p><p> </p><p>Veramente la legge 431/98 non parla proprio di medesime condizioni, ma solo di rinnovo per altri quattro anni. Le medesime condizioni si hanno in caso di tacito rinnovo al termine degli 8 anni, se non sono state proposte condizioni differenti. Altrimenti che contratto «libero» sarebbe?</p><p>Ti quoto il contenuto dell'art. 2, comma 1:</p><p>«<em>1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, <strong>decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni</strong>, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. <strong>Alla seconda scadenza</strong> del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo <strong>il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni</strong>.</em>»</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 93808, member: 16904"] E perché no? Dipende anche dalle pretese del locatore e dalla trattativa che viene portata avanti. Veramente la legge 431/98 non parla proprio di medesime condizioni, ma solo di rinnovo per altri quattro anni. Le medesime condizioni si hanno in caso di tacito rinnovo al termine degli 8 anni, se non sono state proposte condizioni differenti. Altrimenti che contratto «libero» sarebbe? Ti quoto il contenuto dell'art. 2, comma 1: «[I]1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, [B]decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni[/B], fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. [B]Alla seconda scadenza[/B] del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo [B]il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni[/B].[/I]» [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Aumenti contrattuali con cedolare secca
Alto