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Autocertificazione energetica classe G in Puglia
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<blockquote data-quote="giudittan" data-source="post: 103891" data-attributes="member: 27536"><p>Escluse le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e la provincia autonoma di Trento è consentito dalla legge evitare di fare la certificazione energetica dichiarando che l'immobile – se sotto i mille metri quadrati di superficie - ha costi della gestione energetica molto alti e che andrebbe classificato in classe G. Tale autocertificazione può essere contenuta nel rogito o anche in una dichiarazione allegata a parte e va trasmessa dal proprietario alla Regione entro 15 giorni.</p><p>Con il “Decreto rinnovabili”, e l’aggiunta del comma 2-quater all’articolo 6 del Dlgs 192/2005 però, si impone negli annunci l'indice di prestazione energetica – derivante dall'attestato – e di fatto la certificazione diviene obbligatoria per tutti coloro che pubblicizzano la vendita di un immobile.</p><p>A stretto rigore l'autocertificazione in classe G sopravvive solo in casi particolarissimi, quando non si fa alcun annuncio di vendita. Inoltre l'autocertificazione non è ammessa dalle direttive europee recepite per cui dichiarata quasi un atto illegittimo.</p><p>Puoi scaricare il modulo qui: <a href="http://www.certificazioni-energetiche.it/certificazioni-energetiche/pdf/autodichiarazione_certificazione_energetica.pdf" target="_blank">http://www.certificazioni-energetiche.it/certificazioni-energetiche/pdf/autodichiarazione_certificazione_energetica.pdf</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giudittan, post: 103891, member: 27536"] Escluse le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e la provincia autonoma di Trento è consentito dalla legge evitare di fare la certificazione energetica dichiarando che l'immobile – se sotto i mille metri quadrati di superficie - ha costi della gestione energetica molto alti e che andrebbe classificato in classe G. Tale autocertificazione può essere contenuta nel rogito o anche in una dichiarazione allegata a parte e va trasmessa dal proprietario alla Regione entro 15 giorni. Con il “Decreto rinnovabili”, e l’aggiunta del comma 2-quater all’articolo 6 del Dlgs 192/2005 però, si impone negli annunci l'indice di prestazione energetica – derivante dall'attestato – e di fatto la certificazione diviene obbligatoria per tutti coloro che pubblicizzano la vendita di un immobile. A stretto rigore l'autocertificazione in classe G sopravvive solo in casi particolarissimi, quando non si fa alcun annuncio di vendita. Inoltre l'autocertificazione non è ammessa dalle direttive europee recepite per cui dichiarata quasi un atto illegittimo. Puoi scaricare il modulo qui: [url]http://www.certificazioni-energetiche.it/certificazioni-energetiche/pdf/autodichiarazione_certificazione_energetica.pdf[/url] [/QUOTE]
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