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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 124141"><p>C’è stata una interessantissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1373 del 20 gennaio 2009) che, riformando una sentenza del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli, ha stabilito che quando si va a determinare la quota di riserva spettante al legittimario non si può distinguere tra donazioni anteriori e donazioni successive al momento in cui è sorto il rapporto dal quale deriva la qualità di legittimario e quindi la legittimazione attiva ad agire per ottenere, in caso di lesione, la quota riservata dalla legge.</p><p></p><p>In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte il fatto che il matrimonio sia successivo alla donazione (come nel tuo caso prospettato) non fa venir meno la lesione della quota di legittima e, colui che ha ricevuto la donazione, deve conferire il valore della donazione nella successione.</p><p></p><p>Tieni presente che l'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione decennale.</p><p>saluti</p><p>jerry48</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 124141"] C’è stata una interessantissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1373 del 20 gennaio 2009) che, riformando una sentenza del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli, ha stabilito che quando si va a determinare la quota di riserva spettante al legittimario non si può distinguere tra donazioni anteriori e donazioni successive al momento in cui è sorto il rapporto dal quale deriva la qualità di legittimario e quindi la legittimazione attiva ad agire per ottenere, in caso di lesione, la quota riservata dalla legge. In sostanza, quindi, secondo la Suprema Corte il fatto che il matrimonio sia successivo alla donazione (come nel tuo caso prospettato) non fa venir meno la lesione della quota di legittima e, colui che ha ricevuto la donazione, deve conferire il valore della donazione nella successione. Tieni presente che l'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione decennale. saluti jerry48 [/QUOTE]
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