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Azioni che fanno presumere volontà di accettare eredità
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 217273" data-attributes="member: 15253"><p>Se non fosse così, l'OP non si sarebbe posto il problema.</p><p>Se la rinuncia del padre abbia causato un danno ai suoi creditori, esiste l'azione ex art. 524 c.c. Che non è una revocatoria, perché la rinuncia mantiene i suoi effetti. Il rinunciante (e i creditori) non divengono eredi.</p><p>I creditori hanno esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell'eredità fino alla concorrenza del loro credito. L'eventuale rimanenza del patrimonio ereditario viene devoluta a norma di legge.</p><p>Art. 524, ultimo comma c.c.: "<em>Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.</em>"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 217273, member: 15253"] Se non fosse così, l'OP non si sarebbe posto il problema. Se la rinuncia del padre abbia causato un danno ai suoi creditori, esiste l'azione ex art. 524 c.c. Che non è una revocatoria, perché la rinuncia mantiene i suoi effetti. Il rinunciante (e i creditori) non divengono eredi. I creditori hanno esclusivamente il diritto di soddisfarsi sui beni dell'eredità fino alla concorrenza del loro credito. L'eventuale rimanenza del patrimonio ereditario viene devoluta a norma di legge. Art. 524, ultimo comma c.c.: "[I]Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.[/I]" [/QUOTE]
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