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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 236949" data-attributes="member: 15253"><p>Al pagamento della tassa automobilisticha regionale sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all’articolo 52 del CdS.</p><p>Il presupposto d’imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta.</p><p>Nel tuo caso il periodo d'imposta decorre da ottobre 2015 a settembre 2016. In quanto proprietario al giorno o1/10/2015, sei tu il soggetto passivo della tassa relativa a quel periodo.</p><p>Se tu avessi venduto l'auto al concessionario entro il 30/9 (che avrebbe dovuto acquisirla esclusivamente con la cosiddetta "minivoltura" presso il PRA, ossia la trascrizione del trasferimento di proprietà a favore dell’impresa autorizzata ex legge n. 85/1995 (cosiddetta Legge Dini), il concessionario avrebbe potuto ottenere la sospensione del pagamento della tassa automobilistica per quel veicolo, giacente presso di lui in attesa della rivendita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 236949, member: 15253"] Al pagamento della tassa automobilisticha regionale sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all’articolo 52 del CdS. Il presupposto d’imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta. Nel tuo caso il periodo d'imposta decorre da ottobre 2015 a settembre 2016. In quanto proprietario al giorno o1/10/2015, sei tu il soggetto passivo della tassa relativa a quel periodo. Se tu avessi venduto l'auto al concessionario entro il 30/9 (che avrebbe dovuto acquisirla esclusivamente con la cosiddetta "minivoltura" presso il PRA, ossia la trascrizione del trasferimento di proprietà a favore dell’impresa autorizzata ex legge n. 85/1995 (cosiddetta Legge Dini), il concessionario avrebbe potuto ottenere la sospensione del pagamento della tassa automobilistica per quel veicolo, giacente presso di lui in attesa della rivendita. [/QUOTE]
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