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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 202189" data-attributes="member: 15253"><p>Il comma 1.1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge n. 147/2013, recita:</p><p><em>"In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità <u>abitative</u>, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".</em></p><p>La Circolare di Prot: DT 10492 - 05/02/2014 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che:</p><p><em>"deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti".</em></p><p></p><p>In conclusione:</p><p>- esiste l'obbligo di legge, ma non sono previste sanzioni per la sua inosservanza;</p><p>- il Ministero ritiene che l'obbligo sia tuttavia soddisfatto se esiste una prova documentale del pagamento effettuato in denaro contante;</p><p>- resta in ogni caso valido il limite <u>generale</u> dei trasferimenti in denaro contante, previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, per cui i trasferimenti non devono essere superiori a 999,99 euro; l'inosservanza di questo divieto è sanzionabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 202189, member: 15253"] Il comma 1.1 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge n. 147/2013, recita: [I]"In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità [U]abitative[/U], fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".[/I] La Circolare di Prot: DT 10492 - 05/02/2014 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che: [I]"deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti".[/I] In conclusione: - esiste l'obbligo di legge, ma non sono previste sanzioni per la sua inosservanza; - il Ministero ritiene che l'obbligo sia tuttavia soddisfatto se esiste una prova documentale del pagamento effettuato in denaro contante; - resta in ogni caso valido il limite [U]generale[/U] dei trasferimenti in denaro contante, previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, per cui i trasferimenti non devono essere superiori a 999,99 euro; l'inosservanza di questo divieto è sanzionabile. [/QUOTE]
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