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Bonus 110 vietato per A1 A8 A9, ma per C2 ?
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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 392899" data-attributes="member: 53045"><p>Non tutti i Bonus Casa che sono stati "promossi" a Superbonus sono riservati esclusivamente agli interventi su immobili ad uso abitativo e/o che abbiano un impianto termico preesistente.</p><p>Infatti, ci sono alcuni superbonus che si possono sfruttare anche per interventi eseguiti su unità di categoria C.</p><p>A livello catastale si tratta di unità immobiliari con "persistenza di materiali od oggetti", aventi dimensioni modeste e, solitamente, costruiti in muratura e cemento armato.</p><p>Ad esempio in questa categoria rientrano magazzini, depositi presenti nei condomini, cantine, sottotetti, ecc.</p><p>Un'altra loro caratteristica (molto rilevante ai fini dei Bonus Casa) è che possono essere pertinenze della prima casa.</p><p>L'unico limite è che un'unità immobiliare principale può avere solo un'unità C/2 come pertinenza e solo se non ci sono già porzioni connesse all’abitazione principale della medesima categoria (es: se a catasto l’abitazione ha una cantina C/2 come pertinenza, non si può considerare nessun altro immobile C/2 tra le sue pertinenze).</p><p></p><p>Bisogna anche tenere in conto la definizione che il Fisco ha dato delle unità C/2 nella</p><p>circolare 2E/2016, punto 3.3.2. :</p><p></p><p>“<em>Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto,le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 -Magazzini e locali di deposito e C/6 -Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.</em>”</p><p></p><p>Tutte queste caratteristiche permettono a pieno alle unità C/2 di essere interessate dagli interventi agevolabili col super-sismabonus.</p><p>Inoltre, se sull'unità principale sono svolti interventi trainanti, anche l'installazione di un impianto fv sul tetto di un magazzino C/2 a servizio dell'abitazione può consentire l'accesso al superbonus.</p><p>Restano invece escluse da tutti gli interventi agevolabili con super-ecobonus, proprio perchè queste unità, non potendo essere dotate di impianti di riscaldamento, non producono dispersioni e, dunque, non possono esserne migliorate le prestazioni energetiche.</p><p>Il monte spesa agevolabile dipenderà dalla loro indipendenza o pertinenza con l'immobile principale e dagli interventi che li coinvolgono.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 392899, member: 53045"] Non tutti i Bonus Casa che sono stati "promossi" a Superbonus sono riservati esclusivamente agli interventi su immobili ad uso abitativo e/o che abbiano un impianto termico preesistente. Infatti, ci sono alcuni superbonus che si possono sfruttare anche per interventi eseguiti su unità di categoria C. A livello catastale si tratta di unità immobiliari con "persistenza di materiali od oggetti", aventi dimensioni modeste e, solitamente, costruiti in muratura e cemento armato. Ad esempio in questa categoria rientrano magazzini, depositi presenti nei condomini, cantine, sottotetti, ecc. Un'altra loro caratteristica (molto rilevante ai fini dei Bonus Casa) è che possono essere pertinenze della prima casa. L'unico limite è che un'unità immobiliare principale può avere solo un'unità C/2 come pertinenza e solo se non ci sono già porzioni connesse all’abitazione principale della medesima categoria (es: se a catasto l’abitazione ha una cantina C/2 come pertinenza, non si può considerare nessun altro immobile C/2 tra le sue pertinenze). Bisogna anche tenere in conto la definizione che il Fisco ha dato delle unità C/2 nella circolare 2E/2016, punto 3.3.2. : “[I]Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto,le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 -Magazzini e locali di deposito e C/6 -Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.[/I]” Tutte queste caratteristiche permettono a pieno alle unità C/2 di essere interessate dagli interventi agevolabili col super-sismabonus. Inoltre, se sull'unità principale sono svolti interventi trainanti, anche l'installazione di un impianto fv sul tetto di un magazzino C/2 a servizio dell'abitazione può consentire l'accesso al superbonus. Restano invece escluse da tutti gli interventi agevolabili con super-ecobonus, proprio perchè queste unità, non potendo essere dotate di impianti di riscaldamento, non producono dispersioni e, dunque, non possono esserne migliorate le prestazioni energetiche. Il monte spesa agevolabile dipenderà dalla loro indipendenza o pertinenza con l'immobile principale e dagli interventi che li coinvolgono. [/QUOTE]
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