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<blockquote data-quote="User_57897" data-source="post: 408966"><p><strong>Art- 49 DpR 380/2001</strong>: <em>1. <u>Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo</u>, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un <u>titolo</u> <u>successivamente annullato</u>, <strong>non </strong><u>beneficiano delle agevolazioni fiscali</u> previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,<u> cubatura o superficie coperta</u> che eccedano per <strong><span style="color: rgb(209, 72, 65)">singola unità immobiliare</span></strong> il <u>due per cento delle misure prescritte,</u> ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione</em>.</p><p>Da quanto si rileva dall'art. 49 "<em>fatte salve le sanzioni</em>" necessariamente deve essere sanato l'abuso se supera il 2% della tolleranza stabilita. Occorre comunque, per averne l'accesso, l'asseverazione del Tecnico che ne assume di fatto la responsabilità nella dichiarazione. Interpretazione: se è il condominio che usurfruisce del bonus facciate tramite Amministrazione il soggetto è uno. <span style="color: rgb(209, 72, 65)">Comunque il 2% è da intendersi per singola U.I.U. </span>(<em>vedi il testo sopra riportato</em>) La risposta è implicita nell'articolo di Legge. Prima deve essere sanato l'abuso, poi forse .... con i migliori auguri! (<em>ovviamente per le discussioni condominiali</em>).</p><p>Dura lex sed Lex!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_57897, post: 408966"] [B]Art- 49 DpR 380/2001[/B]: [I]1. [U]Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo[/U], gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un [U]titolo[/U] [U]successivamente annullato[/U], [B]non [/B][U]beneficiano delle agevolazioni fiscali[/U] previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,[U] cubatura o superficie coperta[/U] che eccedano per [B][COLOR=rgb(209, 72, 65)]singola unità immobiliare[/COLOR][/B] il [U]due per cento delle misure prescritte,[/U] ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione[/I]. Da quanto si rileva dall'art. 49 "[I]fatte salve le sanzioni[/I]" necessariamente deve essere sanato l'abuso se supera il 2% della tolleranza stabilita. Occorre comunque, per averne l'accesso, l'asseverazione del Tecnico che ne assume di fatto la responsabilità nella dichiarazione. Interpretazione: se è il condominio che usurfruisce del bonus facciate tramite Amministrazione il soggetto è uno. [COLOR=rgb(209, 72, 65)]Comunque il 2% è da intendersi per singola U.I.U. [/COLOR]([I]vedi il testo sopra riportato[/I]) La risposta è implicita nell'articolo di Legge. Prima deve essere sanato l'abuso, poi forse .... con i migliori auguri! ([I]ovviamente per le discussioni condominiali[/I]). Dura lex sed Lex! [/QUOTE]
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