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Bonus mobili ed edilizia 2014
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 189367"><p>3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE</p><p>Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 </p><p>e non oltre il 31 dicembre 2013 (fa fede la data dell’effettivo pagamento </p><p>secondo il criterio di cassa). Il disegno di legge Stabilità varato dal </p><p>Governo il 15 ottobre 2013 ha previsto la proroga del termine ultimo </p><p>dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.</p><p>Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili </p><p>devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data </p><p>di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni </p><p>per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre </p><p>2013 (tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dal ddl Stabilità). </p><p>La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere necessariamente </p><p>antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei </p><p>lavori di ristrutturazione possono invece anche essere concomitanti o </p><p>successivi alla data di acquisto degli arredi.</p><p>I lavori di ristrutturazione devono essere in corso di esecuzione o </p><p>comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, </p><p>tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento </p><p>dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.</p><p>(fonte Fedemobili)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 189367"] 3) ARCO TEMPORALE DELL’AGEVOLAZIONE Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2013 (fa fede la data dell’effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Il disegno di legge Stabilità varato dal Governo il 15 ottobre 2013 ha previsto la proroga del termine ultimo dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014. Le spese per gli interventi edilizi che consentono l’accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 11 del “Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico”) e il 31 dicembre 2013 (tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dal ddl Stabilità). La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all’acquisto degli arredi. I pagamenti dei lavori di ristrutturazione possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi. I lavori di ristrutturazione devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. (fonte Fedemobili) [/QUOTE]
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