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<blockquote data-quote="Andrea Sini" data-source="post: 36295" data-attributes="member: 14919"><p>Ho trovato questa legge, forse ho sbagliato a cercarla o c'è qualche riferimento non esatto?</p><p></p><p>L. 10 giugno 1978, n. 292 (1).</p><p>Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.</p><p></p><p>(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 giugno 1978, n. 176.</p><p> </p><p>Articolo unico. - Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.</p><p>L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Andrea Sini, post: 36295, member: 14919"] Ho trovato questa legge, forse ho sbagliato a cercarla o c'è qualche riferimento non esatto? L. 10 giugno 1978, n. 292 (1). Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 giugno 1978, n. 176. Articolo unico. - Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti. [/QUOTE]
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