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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 157811" data-attributes="member: 15253"><p>Il D.P.R. citato è in vigore.</p><p>E si applica anche ai fini della TARSU. Tenendo presente anche dei periodi aggiunti al comma 3 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993 (norma istitutiva della TARSU) con l'art. 1, comma 340 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005):</p><p>«A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p><p>(omissis)".</p><p>Per quanto riguarda la TARES, l'art. 14, comma 9 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 prevede che:</p><p>"(omissis)</p><p>Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto</p><p>legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.</p><p>(omissis)".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 157811, member: 15253"] Il D.P.R. citato è in vigore. E si applica anche ai fini della TARSU. Tenendo presente anche dei periodi aggiunti al comma 3 dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993 (norma istitutiva della TARSU) con l'art. 1, comma 340 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005): «A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (omissis)". Per quanto riguarda la TARES, l'art. 14, comma 9 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 prevede che: "(omissis) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (omissis)". [/QUOTE]
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