Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Caldaia non funzionante
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 203743" data-attributes="member: 15253"><p>In assenza di qualsiasi tipo di pattuizione, le spese di manutenzione vengono tutte indistintamente ripartite applicando esclusivamente i criteri fissati dagli art. 1576, comma 2, e 1609 c.c., i quali fanno obbligo al conduttore di rimborsare solo ed esclusivamente quelle per interventi di "piccola" manutenzione, purché non riconducibili a vetustà o a caso fortuito.</p><p>Nella prassi contrattuale, soprattutto per gli immobili a uso abitativo, è frequente l’adozione di criteri di ripartizione differenziati, che tendono a distinguere tra spese di "straordinaria" o di "ordinaria" manutenzione.</p><p>Le parti sono quindi libere di disciplinare la ripartizione del costo per gli interventi di manutenzione nel modo ritenuto più opportuno, fermo restando che la disciplina adottata deve trovare giustificazione nel sinallagma contrattuale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 203743, member: 15253"] In assenza di qualsiasi tipo di pattuizione, le spese di manutenzione vengono tutte indistintamente ripartite applicando esclusivamente i criteri fissati dagli art. 1576, comma 2, e 1609 c.c., i quali fanno obbligo al conduttore di rimborsare solo ed esclusivamente quelle per interventi di "piccola" manutenzione, purché non riconducibili a vetustà o a caso fortuito. Nella prassi contrattuale, soprattutto per gli immobili a uso abitativo, è frequente l’adozione di criteri di ripartizione differenziati, che tendono a distinguere tra spese di "straordinaria" o di "ordinaria" manutenzione. Le parti sono quindi libere di disciplinare la ripartizione del costo per gli interventi di manutenzione nel modo ritenuto più opportuno, fermo restando che la disciplina adottata deve trovare giustificazione nel sinallagma contrattuale. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Caldaia non funzionante
Alto