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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 266136" data-attributes="member: 15253"><p>No.Premesso che la TIA non esiste più da qualche anno, soggetto passivo della tassa sui rifiuti (TARI) (*) è chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p><p>Se trasferirai la tua residenza, tuo fratello continuerà la sua detenzione (a titolo di comodato, verbale). Comunicherai la cessazione della tua occupazione dei locali e tuo fratello comunicherà l'inizio della sua occupazione, e pagherà a suo nome la tassa dovuta.</p><p>(*) I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 266136, member: 15253"] No.Premesso che la TIA non esiste più da qualche anno, soggetto passivo della tassa sui rifiuti (TARI) (*) è chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Se trasferirai la tua residenza, tuo fratello continuerà la sua detenzione (a titolo di comodato, verbale). Comunicherai la cessazione della tua occupazione dei locali e tuo fratello comunicherà l'inizio della sua occupazione, e pagherà a suo nome la tassa dovuta. (*) I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. [/QUOTE]
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