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Testo
<blockquote data-quote="jerrySM" data-source="post: 166710" data-attributes="member: 41560"><p>Alt fermo. Dire che il locatore deve ripristinare i danni alla cosa locata in caso di furto (o tentativo) non significa assolutamente che è responsabile anche di eventuali danni subiti dal conduttore.</p><p>Se entra un ladro e rompe la porta d'entrata e poi rompe un cassetto dell'armadio di proprietà dell'inquilino il locatore è tenuto a ripristinare i danni alla porta non all'armadio o altro di proprietà dell'inquilino. Ci mancherebbe altro, altrimenti nessuno affitterebbe più niente a nessuno.</p><p>E comunque l'art.1609 (così come il 1576) è tranquillamente derogabile a contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="jerrySM, post: 166710, member: 41560"] Alt fermo. Dire che il locatore deve ripristinare i danni alla cosa locata in caso di furto (o tentativo) non significa assolutamente che è responsabile anche di eventuali danni subiti dal conduttore. Se entra un ladro e rompe la porta d'entrata e poi rompe un cassetto dell'armadio di proprietà dell'inquilino il locatore è tenuto a ripristinare i danni alla porta non all'armadio o altro di proprietà dell'inquilino. Ci mancherebbe altro, altrimenti nessuno affitterebbe più niente a nessuno. E comunque l'art.1609 (così come il 1576) è tranquillamente derogabile a contratto. [/QUOTE]
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