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Testo
<blockquote data-quote="stefano" data-source="post: 69188" data-attributes="member: 3870"><p>Se l'immobile si trova in zona omogenìea A la variazione d'uso deve seguire quanto prescritto dall'art. 170 del vigente Regolamento Edilizio che ammette sempre il passaggio di destinazione fra le categorie che il RE defionsce "categorie privilegiate" fra cui sono incluse sia la residenza che gli studi professionali e uffici privati in genere (RE art. 170.4).</p><p>Se tale mutamento di destinazion e d'uso avviene in assenza di opere edili esso <u>non è soggetto a nessuno specifico atto abilitante</u> (RE art. 194/ter.1).</p><p>Per quanto sopra è quindi legiottimo l'uso dell'unità immobiliare quale ufficio privato o studio professionale senza la necessità di alcuna comunicazione in merito al Comune in quanto non è necessario conseguire il cambio di destinazione d'uso sotto il profilo urbanistico.</p><p>Se del caso può essere chiesta la variazione d'uso catastale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="stefano, post: 69188, member: 3870"] Se l'immobile si trova in zona omogenìea A la variazione d'uso deve seguire quanto prescritto dall'art. 170 del vigente Regolamento Edilizio che ammette sempre il passaggio di destinazione fra le categorie che il RE defionsce "categorie privilegiate" fra cui sono incluse sia la residenza che gli studi professionali e uffici privati in genere (RE art. 170.4). Se tale mutamento di destinazion e d'uso avviene in assenza di opere edili esso [U]non è soggetto a nessuno specifico atto abilitante[/U] (RE art. 194/ter.1). Per quanto sopra è quindi legiottimo l'uso dell'unità immobiliare quale ufficio privato o studio professionale senza la necessità di alcuna comunicazione in merito al Comune in quanto non è necessario conseguire il cambio di destinazione d'uso sotto il profilo urbanistico. Se del caso può essere chiesta la variazione d'uso catastale. [/QUOTE]
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