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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Cancellare su un immobile l'usufrutto pignorato
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 233482" data-attributes="member: 15253"><p>La garanzia ipotecaria si estingue se il diritto di usufrutto si estingue per "cause naturali". Quindi, per stabilire le sorti del pignoramento, occorre verificare come il diritto di usufrutto sia pervenuto a tua madre:</p><p>- se le sia stato riservato attraverso un "negozio traslativo con riserva", ossia le sia stato ceduto dal (pieno) proprietario, la sua morte determina (o ha determinato? - non è chiaro se tua madre sia ancora viva, dato che hai usato l'imperfetto in "il cui usufrutto <strong>era</strong> di mia madre") la cessazione del diritto di usufrutto per causa naturale (ex art. 979, comma 1 c.c., che prevede che "<em>La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario</em>"), e quindi non per rinunzia o abuso. Pertanto trova applicazione l'art. 2814, comma 1 c.c., che prevede che "<em>Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo"</em>;</p><p>- se, invece, il diritto di usufrutto le sia pervenuto per acquisto fattone dall'usufruttuario originario, tuttora in vita, la sua morte non determina (o ha determinato) la cessazione del diritto di usufrutto e delle formalità pregiudizievoli gravanti su tale diritto. In questo caso il diritto di usufrutto si trasmette ai suoi eredi e durerà fino alla morte dell'usufruttuario originario; le ipoteche e i pignoramenti permarranno. Ovviamente, in seguito alla vendita forzata, l'acquirente acquisterebbe un diritto che rimarrebbe sempre legato alla durata della vita dell'usufruttuario originario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 233482, member: 15253"] La garanzia ipotecaria si estingue se il diritto di usufrutto si estingue per "cause naturali". Quindi, per stabilire le sorti del pignoramento, occorre verificare come il diritto di usufrutto sia pervenuto a tua madre: - se le sia stato riservato attraverso un "negozio traslativo con riserva", ossia le sia stato ceduto dal (pieno) proprietario, la sua morte determina (o ha determinato? - non è chiaro se tua madre sia ancora viva, dato che hai usato l'imperfetto in "il cui usufrutto [B]era[/B] di mia madre") la cessazione del diritto di usufrutto per causa naturale (ex art. 979, comma 1 c.c., che prevede che "[I]La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario[/I]"), e quindi non per rinunzia o abuso. Pertanto trova applicazione l'art. 2814, comma 1 c.c., che prevede che "[I]Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo"[/I]; - se, invece, il diritto di usufrutto le sia pervenuto per acquisto fattone dall'usufruttuario originario, tuttora in vita, la sua morte non determina (o ha determinato) la cessazione del diritto di usufrutto e delle formalità pregiudizievoli gravanti su tale diritto. In questo caso il diritto di usufrutto si trasmette ai suoi eredi e durerà fino alla morte dell'usufruttuario originario; le ipoteche e i pignoramenti permarranno. Ovviamente, in seguito alla vendita forzata, l'acquirente acquisterebbe un diritto che rimarrebbe sempre legato alla durata della vita dell'usufruttuario originario. [/QUOTE]
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