Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Cani e aree condominiali
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 123573" data-attributes="member: 17237"><p>Allo stato attuale, aldilà di quello che prevede la nuova legge, un divieto del genere costituirebbe una modifica al regolamento di condominio, se questo non prevede tale norma. Le sanzioni irrogabili dall'amministratore, sempre allo stato attuale, non possono superare le vecchie 100 Lire.</p><p>Se il regolamento di condominio è contrattuale, per la sua modifica si richiede l'unanimità dei condomini (presenza + voto favorevole).</p><p>Se il regolamento non è contrattuale per la sua modifica si richiede una maggioranza con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. </p><p>In ogni caso, a norma dell'art. 1138 c.c., le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ecc...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 123573, member: 17237"] Allo stato attuale, aldilà di quello che prevede la nuova legge, un divieto del genere costituirebbe una modifica al regolamento di condominio, se questo non prevede tale norma. Le sanzioni irrogabili dall'amministratore, sempre allo stato attuale, non possono superare le vecchie 100 Lire. Se il regolamento di condominio è contrattuale, per la sua modifica si richiede l'unanimità dei condomini (presenza + voto favorevole). Se il regolamento non è contrattuale per la sua modifica si richiede una maggioranza con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In ogni caso, a norma dell'art. 1138 c.c., le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, ecc... [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Cani e aree condominiali
Alto