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<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 7271" data-attributes="member: 3721"><p>Ok la Manuela,more solito.</p><p>"Io gli animali li amo,sono gli uomini che a volte non sopporto" (citazione valida,ma non mi sovviene l'autore).</p><p>In effetti si tratta di educazione e se questa non c'è......</p><p>Ma veniamo al punto.</p><p>Giuridicamente l'argomento è stato "trattato"sia dalla d.ssa Fragale che da "alporticcioloim" (che difficile!).</p><p>Circa le sanzioni da applicare sono risibili:addirittura la Cassazione(n.948/1995)ha stabilito che non si può assegnare un importo superiore(0,05€) neppure se approvato ad unanimità!</p><p>Prodotti repellenti per animali li sconsiglierei:va a finire che ci becchiamo una bella denuncia perchè tossici...</p><p>L'art.844 cc va applicato anche nei rapporti condominiali,come sostenuto dalla dottrina e confermato dalla giurisprudenza.Disturbo ed immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) non sono leciti solo se "per intensità e frequenza provocano insofferenza e causano disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione".I casi in cui il Giudice o l'Autorità Sanitaria potrebbero imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e possono verificarsi solo quando vi siano comprovati motivi di ordine igienico-sanitario a causa di un eccessiva concentrazione di animali in uno spazio abitativo e per eventuali immissioni (odori o bisogni fisiologici) al di sopra della soglia di normale sopportazione. Raramente(per non dire mai) il giudice arriva a disporre l’ allontanamento del cane dal condominio.</p><p>Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui ( art. 635 c.p. "danneggiamento", art. 639 c.p. "deturpazione" o imbrattamento di cose altrui").</p><p>E' quindi importante educare il proprio animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.</p><p>Ma chi agisce in giudizio deve dimostrare che l'animale compromette l'igiene della collettività!</p><p>Credetemi,cari Amici,non è il caso di intestardirsi con ventilate azioni giudiziarie o altr<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" />ltre al danno avremmo la beffa (con le relative spese giudiziali a carico).</p><p>Allora? Non resta che una paziente opera di persuasione nei confronti di questi maleducati.</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 7271, member: 3721"] Ok la Manuela,more solito. "Io gli animali li amo,sono gli uomini che a volte non sopporto" (citazione valida,ma non mi sovviene l'autore). In effetti si tratta di educazione e se questa non c'è...... Ma veniamo al punto. Giuridicamente l'argomento è stato "trattato"sia dalla d.ssa Fragale che da "alporticcioloim" (che difficile!). Circa le sanzioni da applicare sono risibili:addirittura la Cassazione(n.948/1995)ha stabilito che non si può assegnare un importo superiore(0,05€) neppure se approvato ad unanimità! Prodotti repellenti per animali li sconsiglierei:va a finire che ci becchiamo una bella denuncia perchè tossici... L'art.844 cc va applicato anche nei rapporti condominiali,come sostenuto dalla dottrina e confermato dalla giurisprudenza.Disturbo ed immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) non sono leciti solo se "per intensità e frequenza provocano insofferenza e causano disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione".I casi in cui il Giudice o l'Autorità Sanitaria potrebbero imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e possono verificarsi solo quando vi siano comprovati motivi di ordine igienico-sanitario a causa di un eccessiva concentrazione di animali in uno spazio abitativo e per eventuali immissioni (odori o bisogni fisiologici) al di sopra della soglia di normale sopportazione. Raramente(per non dire mai) il giudice arriva a disporre l’ allontanamento del cane dal condominio. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui ( art. 635 c.p. "danneggiamento", art. 639 c.p. "deturpazione" o imbrattamento di cose altrui"). E' quindi importante educare il proprio animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza. Ma chi agisce in giudizio deve dimostrare che l'animale compromette l'igiene della collettività! Credetemi,cari Amici,non è il caso di intestardirsi con ventilate azioni giudiziarie o altro.Oltre al danno avremmo la beffa (con le relative spese giudiziali a carico). Allora? Non resta che una paziente opera di persuasione nei confronti di questi maleducati. Gatta [/QUOTE]
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