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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 131241"><p>Quanto arretrato ISTAT </p><p>e entro quali termini (pena la prescrizione del credito)</p><p>Cominciamo dalla normativa. In particolare alla</p><p></p><p>Cassazione, sentenza n° 15034 – 2004</p><p></p><p>In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo (commerciale), per l’aggiornamento del canone di locazione, <strong>dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta </strong>(non necessariamente avanzata in forma scritta), l’art. 32 della legge 392 del 1978, come modificato dall’art. 1 della legge n. 118 del 1985, ha riferimento, come dato sul quale operare annualmente l’aggiornamento, al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato.</p><p>Ai soli fini di questo calcolo, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi.</p><p>Detto questo, la prescrizione prevista dall’articolo 2948 del codice civile non riguarda la RIVALUTAZIONE che è tutt’altro argomento, per cui il conteggio del locatore è legittimo sotto ogni aspetto.</p><p>Traducendo devi:</p><p></p><p>1) rivalutare il canone per i 12 anni pregressi</p><p>2) sul canone finale rivalutato applicare gli adeguamenti ISTAT ogni anno da qui a venire</p><p>3) leggere sotto per la parte che riguarda gli adeguamenti passati mai richiesti :</p><p>Per la richiesta di aggiornamenti arretrati la situazione si complica poiché se il contratto contiene formule quali "adeguamento automatico senza richiesta del proprietario" è l’inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, senza necessità di richiesta.</p><p>Se non lo fa, il proprietario ha diritto non solo all’aumento dalla scadenza annuale in poi ma anche a tutti gli arretrati proprio poiché l’aggiornamento era contrattualmente dovuto.</p><p>Nel caso in cui però il contratto non prevede un adeguamento "automatico" la richiesta degli arretrati non è dovuta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 131241"] Quanto arretrato ISTAT e entro quali termini (pena la prescrizione del credito) Cominciamo dalla normativa. In particolare alla Cassazione, sentenza n° 15034 – 2004 In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo (commerciale), per l’aggiornamento del canone di locazione, [B]dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta [/B](non necessariamente avanzata in forma scritta), l’art. 32 della legge 392 del 1978, come modificato dall’art. 1 della legge n. 118 del 1985, ha riferimento, come dato sul quale operare annualmente l’aggiornamento, al canone iniziale, con la conseguenza che tale canone di partenza occorre considerare in occasione degli aggiornamenti predetti, valutando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato. Ai soli fini di questo calcolo, deve ritenersi pertanto ininfluente la circostanza che, per qualche annualità intermedia, non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, in quanto la mancanza di tale richiesta impedisce soltanto l’accoglimento della domanda degli aggiornamenti pregressi. Detto questo, la prescrizione prevista dall’articolo 2948 del codice civile non riguarda la RIVALUTAZIONE che è tutt’altro argomento, per cui il conteggio del locatore è legittimo sotto ogni aspetto. Traducendo devi: 1) rivalutare il canone per i 12 anni pregressi 2) sul canone finale rivalutato applicare gli adeguamenti ISTAT ogni anno da qui a venire 3) leggere sotto per la parte che riguarda gli adeguamenti passati mai richiesti : Per la richiesta di aggiornamenti arretrati la situazione si complica poiché se il contratto contiene formule quali "adeguamento automatico senza richiesta del proprietario" è l’inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, senza necessità di richiesta. Se non lo fa, il proprietario ha diritto non solo all’aumento dalla scadenza annuale in poi ma anche a tutti gli arretrati proprio poiché l’aggiornamento era contrattualmente dovuto. Nel caso in cui però il contratto non prevede un adeguamento "automatico" la richiesta degli arretrati non è dovuta. [/QUOTE]
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