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Locazione, Affitto e Sfratto
Canone agevolato - è necessario farsi assistere da una associazione oppure no?
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<blockquote data-quote="essezeta67" data-source="post: 128309" data-attributes="member: 39862"><p>Riporto alla lettera quanto pubblicato da IL SOLE 24 ORE.</p><p>Le locazioni "a canone concordato" soo regolate dall'art. 2 comma 3, legge 431/98, che recita: in alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere gli accordi di cui sopra, i Comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni entro 60 gg dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata. Non è obbligatoria - anche se decisamente opportuna - l'assistenza delle associazioni di categoria, particolarmente per il calcolo del canone convenzionato.</p><p>Se è sufficiente......Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="essezeta67, post: 128309, member: 39862"] Riporto alla lettera quanto pubblicato da IL SOLE 24 ORE. Le locazioni "a canone concordato" soo regolate dall'art. 2 comma 3, legge 431/98, che recita: in alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere gli accordi di cui sopra, i Comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni entro 60 gg dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata. Non è obbligatoria - anche se decisamente opportuna - l'assistenza delle associazioni di categoria, particolarmente per il calcolo del canone convenzionato. Se è sufficiente......Saluti. [/QUOTE]
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