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Canone enfiteusi su terreno agricolo
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Testo
<blockquote data-quote="Vito Vincenzo Di Turi" data-source="post: 33289" data-attributes="member: 16423"><p>Per dare risposta al quesito è necessario, innanzitutto, accertare la natura del canone.</p><p>Se trattasi di canone dovuto al Comune certamente è stato a suo tempo costituito di terre civiche quotizzate (canone di quotizzazione) o su terre civiche abusivamente occupate e poi legittimate (canone di legittimazione impropriamente chiamato canone enfiteutico).</p><p>Va rimarcato il fatto che sia le terre civiche sia il canone sono inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili ed incommerciabili fino all'affrancazione del canone da chiedersi alla Regione oppure al Comune, quale Ente esponenziale, a seconda delle leggi in vigore nella Regione di appartenenza.</p><p>L'enfiteusi, il canone enfiteutico e l'affrancazione del canone enfiteutico ricadono nella disciplina del Codice Civile. Accertato la natura del canone per l'affrancazione si farà riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed alle Leggi Regionali se il canone riguarda terre civiche, si farà ricorso alle norme del C.C. se trattasi di enfiteusi fra privati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Vito Vincenzo Di Turi, post: 33289, member: 16423"] Per dare risposta al quesito è necessario, innanzitutto, accertare la natura del canone. Se trattasi di canone dovuto al Comune certamente è stato a suo tempo costituito di terre civiche quotizzate (canone di quotizzazione) o su terre civiche abusivamente occupate e poi legittimate (canone di legittimazione impropriamente chiamato canone enfiteutico). Va rimarcato il fatto che sia le terre civiche sia il canone sono inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili ed incommerciabili fino all'affrancazione del canone da chiedersi alla Regione oppure al Comune, quale Ente esponenziale, a seconda delle leggi in vigore nella Regione di appartenenza. L'enfiteusi, il canone enfiteutico e l'affrancazione del canone enfiteutico ricadono nella disciplina del Codice Civile. Accertato la natura del canone per l'affrancazione si farà riferimento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed alle Leggi Regionali se il canone riguarda terre civiche, si farà ricorso alle norme del C.C. se trattasi di enfiteusi fra privati. [/QUOTE]
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