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Cantina di due padroni
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Testo
<blockquote data-quote="GIANLUCA69" data-source="post: 95561" data-attributes="member: 38325"><p>Innanzi tutto occorre risalire al dante causa originario di quella cantina -probabilmente l'ente costruttore avrà nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nel regolamento condominiale indicato e rappresentato con planimetria, il vincolo pertinenziale con un solo appartamento tra quelli assegnati- e da lì valutare se la cantina è da considerare pertinenza del tuo appartamento -come per l'appunto avrebbe dovuto accertare, ed ha dichiarato in atto, il notaio al quale ti sei rivolto- oppure di altro appartamento del medesimo complesso residenziale. Nel qual ultimo caso, la responsabilità è prima di tutto del tuo dante causa che ti ha garantito dall'evizione, ed in parte del notaio -e del visurista a cui lo stesso si è affidato- i quali non hanno correttamente adempiuto ai loro obblighi di diligenza. La cantina non puoi rivendicarla, ma ti spetta il risarcimento comprensivo del prezzo e delle spese sostenute ai sensi degli artt. 1484, 1483, co. 2 e 1479 c.c.. Se, al contrario, risulta che la cantina è sempre stata pertinenza dell'appartamento da te acquistato, allora, o si tratta di un mero errore catastale da rettificare con apposita procedura e a cui far seguire le dovute doglianze verso l'attuale detentore senza titolo della medesima, oppure significa che, o la venditrice o sua precedente dante causa, hanno, con atto separato, ma non trascritto, ceduto la cantina all'attuale detentore o suo dante causa -e allora vale la regola di cui all'art. 2644, co. 2, c.c. e la cantina dovrà spettare a te- oppure che, tanto la cantina, quanto lo stesso tuo appartamento, sono stati venduti due volte dalla stessa venditrice o suoi danti causa -ed allora oltre all'art 2644 c.c., occhio anche all'usucapione-, ovvero, si tratta di vendita da parte di proprietario di altro appartamento che erroneamente abbia ritenuto che la cantina in questione fosse una pertinenza del suo bene -in questo caso occorre guardarsi dal pericolo di intervenuta usucapione-. Ricapitolando: controlla il titolo di acquisto del sedicente proprietario della cantina e ricerca tramite notaio, presso la Conservatoria RR II, la storia traslativa del tuo appartamento ed anche attraverso le conoscenze ricevute presso l'IACP. Buona fortuna.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GIANLUCA69, post: 95561, member: 38325"] Innanzi tutto occorre risalire al dante causa originario di quella cantina -probabilmente l'ente costruttore avrà nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nel regolamento condominiale indicato e rappresentato con planimetria, il vincolo pertinenziale con un solo appartamento tra quelli assegnati- e da lì valutare se la cantina è da considerare pertinenza del tuo appartamento -come per l'appunto avrebbe dovuto accertare, ed ha dichiarato in atto, il notaio al quale ti sei rivolto- oppure di altro appartamento del medesimo complesso residenziale. Nel qual ultimo caso, la responsabilità è prima di tutto del tuo dante causa che ti ha garantito dall'evizione, ed in parte del notaio -e del visurista a cui lo stesso si è affidato- i quali non hanno correttamente adempiuto ai loro obblighi di diligenza. La cantina non puoi rivendicarla, ma ti spetta il risarcimento comprensivo del prezzo e delle spese sostenute ai sensi degli artt. 1484, 1483, co. 2 e 1479 c.c.. Se, al contrario, risulta che la cantina è sempre stata pertinenza dell'appartamento da te acquistato, allora, o si tratta di un mero errore catastale da rettificare con apposita procedura e a cui far seguire le dovute doglianze verso l'attuale detentore senza titolo della medesima, oppure significa che, o la venditrice o sua precedente dante causa, hanno, con atto separato, ma non trascritto, ceduto la cantina all'attuale detentore o suo dante causa -e allora vale la regola di cui all'art. 2644, co. 2, c.c. e la cantina dovrà spettare a te- oppure che, tanto la cantina, quanto lo stesso tuo appartamento, sono stati venduti due volte dalla stessa venditrice o suoi danti causa -ed allora oltre all'art 2644 c.c., occhio anche all'usucapione-, ovvero, si tratta di vendita da parte di proprietario di altro appartamento che erroneamente abbia ritenuto che la cantina in questione fosse una pertinenza del suo bene -in questo caso occorre guardarsi dal pericolo di intervenuta usucapione-. Ricapitolando: controlla il titolo di acquisto del sedicente proprietario della cantina e ricerca tramite notaio, presso la Conservatoria RR II, la storia traslativa del tuo appartamento ed anche attraverso le conoscenze ricevute presso l'IACP. Buona fortuna. [/QUOTE]
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