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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 42360" data-attributes="member: 17237"><p>Sono contento che tu non abbia né dubbi né incertezze, io per abitudine tendo sempre a verificare nei dettagli quello che viene affermato e preferisco avere delle incertezze che mi portino ad approfondire gli argomenti piuttosto che sparare sentenze, conscio che non si può essere mai certi di nulla, soprattutto nell'intricato sistema legislativo italiano.</p><p>Se la proposta di acquisto viene sottoscritta e contiene tutti gli elementi necessari a formare l'atto conclusivo dell'affare sono d'accordo con te, è come aver stipulato un preliminare.</p><p>Se invece non è così ....</p><p></p><p><em><strong><u>Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 10553 del 19/07/2002</u></strong></em></p><p><em></em></p><p><em>Mediatore - Provvigione - Contratto preliminare non sottoscritto</em></p><p><em>--------------------------------------------------------------------------------</em></p><p><em></em></p><p><em>Il contratto preliminare privo di sottoscrizione non ha valore vincolante per i contraenti e non puo' essere considerato come atto conclusivo dell'affare, avendo il valore di semplice bozza di negozio, dalla quale non e' dato di ricavare la paternita' delle dichiarazioni in esso contenute. </em></p><p><em>Da tale presupposto deriva che, nell'ipotesi in cui l'attivita' del mediatore abbia portato unicamente alla redazione di un preliminare di vendita che non sia stato sottoscritto dalle parti, e queste siano in seguito addivenute ugualmente alla conclusione del contratto ma sulla base di pattuizioni parzialmente diverse, negoziate senza l'intervento del mediatore stesso, non vi e' luogo al diritto di provvigione per quest'ultimo, posto che l'affare non risulta concluso per effetto del suo intervento. </em></p><p><em>Ne' vale obiettare che la locuzione "conclusione dell'affare", a cui fa riferimento il testo dell'articolo 1755 del codice civile, possa essere valutata nel mero significato che il diritto alla provvigione matura per il mediatore alla semplice condizione che il trasferimento del bene dietro corrispettivo vi sia comunque stato, per la ragione che, affinche' il trasferimento consegua ad un contratto, e' necessario il presupposto relativo al requisito di forma e all'elemento essenziale della sottoscrizione.</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 42360, member: 17237"] Sono contento che tu non abbia né dubbi né incertezze, io per abitudine tendo sempre a verificare nei dettagli quello che viene affermato e preferisco avere delle incertezze che mi portino ad approfondire gli argomenti piuttosto che sparare sentenze, conscio che non si può essere mai certi di nulla, soprattutto nell'intricato sistema legislativo italiano. Se la proposta di acquisto viene sottoscritta e contiene tutti gli elementi necessari a formare l'atto conclusivo dell'affare sono d'accordo con te, è come aver stipulato un preliminare. Se invece non è così .... [I][B][U]Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 10553 del 19/07/2002[/U][/B] Mediatore - Provvigione - Contratto preliminare non sottoscritto -------------------------------------------------------------------------------- Il contratto preliminare privo di sottoscrizione non ha valore vincolante per i contraenti e non puo' essere considerato come atto conclusivo dell'affare, avendo il valore di semplice bozza di negozio, dalla quale non e' dato di ricavare la paternita' delle dichiarazioni in esso contenute. Da tale presupposto deriva che, nell'ipotesi in cui l'attivita' del mediatore abbia portato unicamente alla redazione di un preliminare di vendita che non sia stato sottoscritto dalle parti, e queste siano in seguito addivenute ugualmente alla conclusione del contratto ma sulla base di pattuizioni parzialmente diverse, negoziate senza l'intervento del mediatore stesso, non vi e' luogo al diritto di provvigione per quest'ultimo, posto che l'affare non risulta concluso per effetto del suo intervento. Ne' vale obiettare che la locuzione "conclusione dell'affare", a cui fa riferimento il testo dell'articolo 1755 del codice civile, possa essere valutata nel mero significato che il diritto alla provvigione matura per il mediatore alla semplice condizione che il trasferimento del bene dietro corrispettivo vi sia comunque stato, per la ragione che, affinche' il trasferimento consegua ad un contratto, e' necessario il presupposto relativo al requisito di forma e all'elemento essenziale della sottoscrizione. [/I] [/QUOTE]
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