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<blockquote data-quote="Gianco" data-source="post: 277904" data-attributes="member: 43421"><p>Se non capisco male, qua si scrive un'altra cosa.</p><p><strong><em>Quid iuris</em> della <strong>quota rinunciata</strong> dall'erede?</strong></p><p><strong>In merito è necessario operare alcune distinzioni.</strong></p><p><strong><strong>Nelle successioni legittime:</strong></strong></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"> 1. il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, per rappresentazione, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente; <ol> <li data-xf-list-type="ol">2. il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non voglio venire alla successione) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti, identificati ai sensi dell'art. 569 c.c.;</li> </ol></li> </ul> <ul> <li data-xf-list-type="ul"> 3. il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi;<br /> 4. il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.</li> </ul><p><strong>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/rinuncia-eredita.asp#ixzz4UIwapJg5" target="_blank">La rinuncia all'eredità</a> </strong></p><p><strong>(<a href="http://www.StudioCataldi.it" target="_blank">www.StudioCataldi.it</a>) </strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.</strong></p><p>Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.</p><p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/rinuncia-eredita.asp#ixzz4UIwJCU9z" target="_blank">La rinuncia all'eredità</a> </p><p>(<a href="http://www.StudioCataldi.it" target="_blank">www.StudioCataldi.it</a>)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gianco, post: 277904, member: 43421"] Se non capisco male, qua si scrive un'altra cosa. [B][I]Quid iuris[/I] della [B]quota rinunciata[/B] dall'erede? In merito è necessario operare alcune distinzioni. [B]Nelle successioni legittime:[/B][/B] [LIST][*] 1. il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, per rappresentazione, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente; [LIST=1] [*]2. il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non voglio venire alla successione) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti, identificati ai sensi dell'art. 569 c.c.; [/LIST] [/LIST] [LIST][*] 3. il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi; 4. il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.[/LIST] [B]Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/rinuncia-eredita.asp#ixzz4UIwapJg5']La rinuncia all'eredità[/URL] ([URL="http://www.StudioCataldi.it"]www.StudioCataldi.it[/URL]) Art. 522. Devoluzione nelle successioni legittime.[/B] Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/rinuncia-eredita.asp#ixzz4UIwJCU9z']La rinuncia all'eredità[/URL] ([URL="http://www.StudioCataldi.it"]www.StudioCataldi.it[/URL]) [/QUOTE]
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