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Locazione, Affitto e Sfratto
Casa in affitto occupata da inquilini non cointestatari del contratto
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 330483" data-attributes="member: 15764"><p>mi sembra che per questa affermazione del postante</p><p></p><p>ci sia una convergenza delle risposte nel limitare la solidità del debito fino alla data di cessazione della copertura del preavviso.</p><p>per quanto riguarda </p><p></p><p>la debitrice è la compagna cointestataria del contratto di affitto in quanto ha continuato ad abitare (con figli o senza figli secondo me è ininfluente) oltre la copertura del preavviso senza pagare l'affitto. Tuttavia la madre risulta essere senza fonte di sostentamento (non avrebbe entrate economiche): può quindi essere considerata in stato di bisogno, ovvero di trovarsi nello stato di incapacità di provvedere da se al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. In questo caso si potrebbe applicare l' art. 438 del c.c. che attribuisce ai figli l'onere di provvedere al mantenimento del proprio genitore in stato di indigenza e l' 441 del c.c. che dice che i parenti dello stesso grado che sono obbligate al mantenimento di un altro parente sono obbligate in solido secondo le proprie capacità economiche.</p><p>Quindi i due figli potrebbero aver avuto l'obbligo di aiutare la madre a pagare l'affitto della casa nella quale viveva non solo lei ma anche loro. Quindi sotto un certo punto di vista la azione dell'avvocato di [USER=8892]@Franz[/USER] ha dei fondamenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 330483, member: 15764"] mi sembra che per questa affermazione del postante ci sia una convergenza delle risposte nel limitare la solidità del debito fino alla data di cessazione della copertura del preavviso. per quanto riguarda la debitrice è la compagna cointestataria del contratto di affitto in quanto ha continuato ad abitare (con figli o senza figli secondo me è ininfluente) oltre la copertura del preavviso senza pagare l'affitto. Tuttavia la madre risulta essere senza fonte di sostentamento (non avrebbe entrate economiche): può quindi essere considerata in stato di bisogno, ovvero di trovarsi nello stato di incapacità di provvedere da se al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. In questo caso si potrebbe applicare l' art. 438 del c.c. che attribuisce ai figli l'onere di provvedere al mantenimento del proprio genitore in stato di indigenza e l' 441 del c.c. che dice che i parenti dello stesso grado che sono obbligate al mantenimento di un altro parente sono obbligate in solido secondo le proprie capacità economiche. Quindi i due figli potrebbero aver avuto l'obbligo di aiutare la madre a pagare l'affitto della casa nella quale viveva non solo lei ma anche loro. Quindi sotto un certo punto di vista la azione dell'avvocato di [USER=8892]@Franz[/USER] ha dei fondamenti. [/QUOTE]
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