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<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 79867" data-attributes="member: 15140"><p>certo, la piantina catastale deve essere identica allo stato di fatto dell'immobile.</p><p>altrimenti il notaio non rogita e tu saresti inadempiente come venditore.</p><p>questo perche' PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14).</p><p>A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:</p><p></p><p>a) l'identificazione catastale;</p><p>b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;</p><p>c) <strong>la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. </strong></p><p></p><p>entro la data del rogito ed a spese del venditore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 79867, member: 15140"] certo, la piantina catastale deve essere identica allo stato di fatto dell'immobile. altrimenti il notaio non rogita e tu saresti inadempiente come venditore. questo perche' PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14). A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità: a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) [B]la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. [/B] entro la data del rogito ed a spese del venditore. [/QUOTE]
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