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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 231275" data-attributes="member: 46607"><p>Sarei per escludere tale possibilità (salvo che tu non dia comunicazione della locazione al Comune, rischiando di essere sanzionata), in quanto la legge regionale 16/2004 e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, fa riferimento per quanto attiene alla tipologia ricettiva "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico" ai soli proprietari o usufruttuari, non estende la norma ai detentori a qualsiasi titolo. L'allegato G alla determina dirigenziale 14543/2010, ossia il "Modello di comunicazione di locazione di appartamenti ad uso turistico" richiede di specificare il titolo di possesso dell'abitazione e il paragrafo "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico" della delibera di Giunta 2186/2005, così modificato dalla successiva delibera 802/2007, si chiude con l'avvertenza: "In caso di titolo di possesso diverso dell'alloggio da proprietà o usufrutto, la gestione dello stesso potrà avvenire solo attivando una apposita impresa di gestione di case e appartamenti per vacanze o tramite l'intermediazione di una agenzia immobiliare".</p><p></p><p>Ciò non toglie che tu, debitamente autorizzata dal locatore, non possa "ripiegare" canone su soluzioni sublocative di altra natura, a canone corrente o concordato, stando attenta alla durata contrattuale: in questo caso, non puoi però beneficiare del regime sostitutivo della cedolare secca, nè applicare alcuno sconto fiscale sulla sublocazione, infatti non puoi giovarti della deduzione forfetaria del 5% dell'importo del canone annuo che, invece, spetta al solo locatore, nè delle detrazioni d'imposta, in quanto i contratti sublocativi non sono contemplati tra quelli detraibili in dichiarazione, tuttavia, i canoni pagati nell'ambito del rapporto principale dal locatario-sublocatore costituiscono spese inerenti alla produzione del reddito e, come tali, sono deducibili dai proventi percepiti nel contesto della vicenda sublocativa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 231275, member: 46607"] Sarei per escludere tale possibilità (salvo che tu non dia comunicazione della locazione al Comune, rischiando di essere sanzionata), in quanto la legge regionale 16/2004 e successive modificazioni, all'articolo 12, comma 1, fa riferimento per quanto attiene alla tipologia ricettiva "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico" ai soli proprietari o usufruttuari, non estende la norma ai detentori a qualsiasi titolo. L'allegato G alla determina dirigenziale 14543/2010, ossia il "Modello di comunicazione di locazione di appartamenti ad uso turistico" richiede di specificare il titolo di possesso dell'abitazione e il paragrafo "Appartamenti ammobiliati ad uso turistico" della delibera di Giunta 2186/2005, così modificato dalla successiva delibera 802/2007, si chiude con l'avvertenza: "In caso di titolo di possesso diverso dell'alloggio da proprietà o usufrutto, la gestione dello stesso potrà avvenire solo attivando una apposita impresa di gestione di case e appartamenti per vacanze o tramite l'intermediazione di una agenzia immobiliare". Ciò non toglie che tu, debitamente autorizzata dal locatore, non possa "ripiegare" canone su soluzioni sublocative di altra natura, a canone corrente o concordato, stando attenta alla durata contrattuale: in questo caso, non puoi però beneficiare del regime sostitutivo della cedolare secca, nè applicare alcuno sconto fiscale sulla sublocazione, infatti non puoi giovarti della deduzione forfetaria del 5% dell'importo del canone annuo che, invece, spetta al solo locatore, nè delle detrazioni d'imposta, in quanto i contratti sublocativi non sono contemplati tra quelli detraibili in dichiarazione, tuttavia, i canoni pagati nell'ambito del rapporto principale dal locatario-sublocatore costituiscono spese inerenti alla produzione del reddito e, come tali, sono deducibili dai proventi percepiti nel contesto della vicenda sublocativa. [/QUOTE]
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